Fondo Nazionale Reddito Energetico: fondo perduto per impianto fotovoltaico

di | 13-12-2023 | News e Varie

Nasce il Fondo nazionale reddito energetico: ecco cos'è e come usufruirne per avere un impianto fotovoltaico

Fondo Nazionale Reddito Energetico: fondo perduto per impianto fotovoltaico
Confronta

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 261, 8 novembre 2023) del decreto 8 agosto 2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nasce il Fondo nazionale reddito energetico. Il Fondo consentirà la realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo. A disposizione ci sono 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.

Sommario

Le agevolazioni

Per ognuno dei due anni le risorse sono così destinate: ottanta milioni di euro alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; venti milioni alle restanti regioni o province autonome. Il Fondo può essere incrementato da versamenti volontari di amministrazioni centrali, regioni, province autonome, altri enti e organismi pubblici ed organizzazioni non profit, ovvero mediante risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei.

Il Fondo ha natura rotativa ed è alimentato con le risorse derivanti dal controvalore economico connesso al ritiro, per una durata di venti anni, da parte del GSE (Gestore dei servizi energetici S.p.a., il soggetto incaricato dal Ministero per la gestione delle attività necessarie all’operatività del Fondo), dell’energia elettrica non autoconsumata dal soggetto beneficiario, secondo quanto previsto per il regime di «ritiro dedicato» dell’ARERA (allegato A alla deliberazione ARERA 280/2007).

L’agevolazione sarà riconosciuta sottoforma di contributo in conto capitale. Le agevolazioni non sono cumulabili, con riferimento ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi pubblici, comunque denominati.

I beneficiari

I requisiti per beneficiare delle agevolazioni sono i seguenti: possono accedere al fondo le persone fisiche appartenenti a nuclei familiari in condizione di disagio economico, cioè i nuclei familiari aventi un Indicatore della situazione economica equivalente(ISEE) inferiore a 15.000,00 (quindicimila) euro, ovvero inferiore a 30.000,00 (trentamila) euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, come risultante dalla Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per la richiesta di certificazione dell’ISEE relativa all’anno antecedente a quello di presentazione dell’istanza.

Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di agevolazione e può beneficiare dell’agevolazione una sola volta, restando esclusa ogni ipotesi di doppia agevolazione sia in capo al medesimo soggetto beneficiario, che in capo allo stesso nucleo familiare ai fini ISEE.

Gli interventi

È ammessa alle agevolazioni l’installazione di impianti fotovoltaici realizzati in assetto di autoconsumo e connessi all’utenza di cui è titolare la persona che ha presentato l’istanza oppure un altro componente dello stesso nucleo familiare. Gli interventi devono garantire che una quota dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico sia autoconsumata e devono comprendere anche polizza multi-rischi e servizi di manutenzione e di monitoraggio delle performance dell’impianto per almeno dieci anni.

Le utenze di consumo devono essere relative all’appartamento o all’unità immobiliare in cui ha residenza il nucleo familiare. Gli interventi devono essere realizzati su superfici e aree sui quali il beneficiario è titolare di un diritto reale, rispettare specifici requisiti tecnici, essere svolti esclusivamente da imprese abilitate (l’elenco è indicato all’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 22 gennaio 2008, n. 37), ed in regola con i requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori (secondo l’art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28) e, infine, devono essere di potenza nominale non inferiore ai due kilowatt e non superiore ai sei, o comunque non andare oltre la potenza nominale in prelievo sul punto di connessione.

Le domande

L’istanza di accesso alle agevolazioni è trasmessa al GSE da parte del soggetto beneficiario, eventualmente con il supporto del soggetto realizzatore, tramite piattaforma informatica.

Il GSE infatti attiva i conti correnti bancari, realizza una piattaforma informatica digitale per l’acquisizione delle istanze, per la rendicontazione e il monitoraggio dei risultati conseguiti e per la gestione delle transazioni economiche del Fondo, pubblica i bandi per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni sul proprio sito istituzionale, fornisce informazioni e/o chiarimenti, svolge l’attività istruttoria ed effettua i controlli sulla regolarità degli interventi.

L’esame da parte del GSE delle istanze di accesso alle agevolazioni avviene in ordine cronologico, secondo

il meccanismo della «procedura a sportello» in relazione a ciascuna area geografica.

I costi ammissibili

I costi ammissibili corrispondono alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e

alla fornitura dei servizi indicati. I costi ammissibili sono riconosciuti direttamente al soggetto realizzatore da parte del GSE.

Non sono ammissibili i costi di esercizio connessi al servizio di misura dell’energia prodotta svolto dal gestore di rete competente, gli oneri e gli obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza dal beneficio, la disinstallazione e lo smaltimento di tutti i componenti di impianto e le attività a ciò propedeutiche.

Il regolamento

L’attivazione concreta dal Fondo passa dal Regolamento varato con decreto del direttore della DGIE (Direzione generale incentivi energia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica).

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