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Animali domestici: dal “bonus” 2024 alle altre norme
di Iria | 08-02-2024 | News e VarieLa novità assoluta del 2024 è il “bonus animali domestici” che si aggiunge ad altre agevolazioni collegate agli animali d’affezione.
Per avere chiari i dettagli sul “bonus” animali domestici – modalità, motivi di esclusione, tetto massimo – bisogna aspettare marzo, mese nel quale è prevista la pubblicazione del decreto interministeriale, ma il principio che è alla base del nuovo beneficio è destinato, per dir così, a fare scuola.
Sommario
Perché un “bonus animali”
La previsione è contenuta nella Legge di Bilancio 2024. Le ragioni addotte sono particolarmente interessanti. Viene infatti acclarata l’importanza degli animali d’affezione per la salute psico-fisica dei loro proprietari. Si assume quindi che dalla convivenza tra umani e animali scaturisca un minore ricorso a prestazioni del servizio sanitario, in particolare ma non solo dei servizi psicologici. Non casualmente il fondo per il “bonus animali” è costituito al Ministero della Salute.
Le agevolazioni del “bonus”
Al netto delle specifiche che saranno dettate dal decreto interministeriale con il quale saranno statuiti criteri di ripartizione delle risorse, requisiti e modalità di accesso al fondo, il provvedimento legislativo stanzia 250.000 euro annui per ciascun anno del triennio 2024-2026. Non è moltissimo, ma – come sottolineano gli esperti – resta un tassello fondamentale perché riconosce l’importanza dei cosiddetti “animali di famiglia”.
Si sa già che i destinatari del provvedimento saranno anziani con più di 65 anni e con un Isee al di sotto dei 16.251 euro. Inoltre l’agevolazione andrà a coprire le spese veterinarie, compresi gli interventi chirurgici, e le spese per i farmaci.
Non è tutto. La previsione legislativa precisa infatti per quali animali si possa ottenere il “bonus”. Si tratta espressamente degli animali d’affezione iscritti all’apposita Anagrafe, cioè il registro nazionale dei cani, dei gatti e dei furetti identificati con microchip. Il chip è fondamentale perché consente di identificare il legittimo proprietario degli animali, che è l’unico titolato a richiedere il “bonus”.
Infine, il beneficio si potrà aggiungere alle detrazione fiscale già in vigore. d’affezione.
Detrazione fiscale del 19%
Anche la detrazione fiscale del 19%, già in vigore, riguarda esclusivamente spese veterinarie e per farmaci. Così come per il “bonus” non ci sono infatti incentivi e supporti per le spese di mantenimento degli animali d’affezione, anche quando – come si verifica frequentemente – uno specifico tipo di alimentazione è consigliato proprio dal veterinario.
Detto questo, la detrazione fiscale del 19% per le spese veterinarie può essere richiesta non solo dal proprietario ma da chiunque intervenga con proprie risorse per pagare visite, interventi e medicine.
Tuttavia c’è da sottolineare che proprio a partire dal 2024 la detrazione fiscale per le spese veterinarie è stata modificata di recente dalla revisione della disciplina delle detrazioni fiscali. La revisione infatti è stata trasversale ai diversi servizi e settori per i quali vige la detraibilità del 19% sull’Irpef.
Il risultato è già da quest’anno lo sconto fiscale del 19% viene decurtato di 260 euro per tutti i titolari di un reddito complessivo superiore a 50 mila euro.
Farmaci veterinari
La legislazione nazionale sui farmaci veterinari è stata appena aggiornata per adeguarla al Regolamento UE 2019/6. Assieme a diverse novità che riguardano espressamente i veterinari e i farmacisti, ce ne sono alcune che hanno interesse per i proprietari di animali d’affezione. In particolare il farmacista è obbligato a notificare l’esistenza di farmaci equivalenti o generici (come già accade per i farmaci umani) quando sono più economici oppure quando i farmaci prescritti non sono disponibili. Non solo. In caso di farmaci veterinari omeopatici, in assenza di quelli indicati per gli animali, può essere prescritto un medicinale omeopatico registrato per uso umano. Infine, c’è la possibilità di vendere al dettaglio i medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno e per uso orale anche in esercizi commerciali diversi dalle farmacie, purché per quello specifico prodotto non ci sia l’obbligo di prescrizione veterinaria.
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