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Agcom: in arrivo nuove regole per i risarcimenti dei disservizi telefonici
di Camilla Sestilli | 26-06-2018 | Leggi Norme Regole, News e Varie, News TelefoniaEOLO Casa
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36.95 €/MESEOttime notizie attendono gli utenti in merito al tema della tutela dei consumatori per le controversie con gli operatori delle telecomunicazioni: L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom)ha in programma un aggiornamento del Regolamento in materia di indennizzi in relazione alle violazioni dei gestori approvato con delibera n.73/11/CONS il 16 febbraio 2011.
Vediamo insieme quali sono i cambiamenti che verranno apportati alla normativa.
Sommario
Procedura di definizione degli indennizzi
Con il Regolamento in materia di indennizzi del 2011, l’Autorità ha individuato i criteri per il calcolo degli importi del risarcimento che spetta ai consumatori dei servizi per le telecomunicazioni nel momento in cui sorgono delle controversie con gli operatori, ad esempio, per un guasto, un ritardo o in generale, per un disservizio sulla linea fissa o mobile.
Si tratta di misure che hanno lo scopo di tutelare e assicurare a tutti gli utenti, a prescindere dai gestori coinvolti, lo stesso indennizzo per le stesse tipologie di disservizio subito. In altre parole il Regolamento nasce per rispondere all’esigenza di assicurare l’uguaglianza di trattamento degli utenti che subiscono un medesimo disservizio, prevedendo la diversificazione degli importi a seconda della gravità dell’inadempimento contrattuale. Tali risarcimenti sono applicati solo dopo il tentativo obbligatorio di conciliazione fra le parti, davanti alla stessa Autorità. Inoltre non viene applicato nei casi in cui l’operatore abbia già provveduto al risarcimento così come stabilito dal contratto stipulato con l’utente, o quando, il tentativo di conciliazione ha avuto esito positivo e l’operatore si è impegnato a corrispondere al cliente il risarcimento dovuto.
L’aggiornamento del Regolamento
L’Agcom sta finalmente preparando in questi giorni, le nuove norme per il risarcimento agli utenti che hanno subito un torto, in modo da svecchiare il vecchio Regolamento. Sono passati, infatti, sette anni dalla sua emanazione, e, se pur questo abbia ottenuto in questo arco di tempo notevoli risultati, in quanto ha decisamente semplificato il diritto per il cliente di essere risarcito qualora il servizio per cui ha pagato non ha soddisfatto uno o più requisiti previsti dal contratto sottoscritto, in un campo come quello delle telecomunicazioni, bastato sullo sviluppo tecnologico e l’avanzamento galoppante della efficienza delle comunicazioni, era necessario riprendere in mano la questione e apportare delle modifiche.
Gli indennizzi
Forse la novità più eclatante del nuovo regolamento è la procedura di determinazione dell’indennizzo previsto, a causa dei ritardi nel cambio dell’operatore telefonico: l’importo equivale a un euro per ogni giorno di ritardo e cinque euro per il ritardo riscontrato nel passaggio della portabilità del numero.
Altra novità importante che viene introdotta, riguarda i casi in cui il cliente si ritrova a dover subire i rimpalli delle responsabilità tra gli operatori per guasti o altri disservizi. In questo caso il regolamento stabilisce che, i gestori devono provvedere al risarcimento in modo direttamente proporzionale alla propria percentuale di responsabilità per il disservizio, che verrà stabilita in sede di conciliazione.
Il danno più grave, tra quelli causati dalla negligenza dell’operatore, è la perdita del numero da parte di quest’ultimo, per cui l’indennizzo equivale a cento euro ogni anno in cui l’utente ha usufruito del numero, fino a un tetto massimo di mille euro.
Gli indennizzi sono automatici solo nei casi di ritardo e sospensione del servizio. In tutti gli altri casi è necessario presentare un reclamo, a cui può seguire una procedura di conciliazione con l’operatore.
Nella tabella sottostante potrete conoscere agevolmente, le cifre degli indennizzi previsti:
Causa | Importo |
Ritardo nell’attivazione del servizio | €7,50 per ogni giorno di ritardo |
Ritardo cessazione o sospensione del servizio | €7,50 per ogni giorno di ritardo |
Assenza totale del servizio telefonico | €5,00 per ogni giorno di ritardo |
Malfunzionamento sulla linea | €2,50 per ogni giorno di ritardo |
Ritardi nelle procedure di cambio gestore | €1,00 per ogni giorno di ritardo |
Ritardo nel passaggio di portabilità del numero | €5,00 per ogni giorno di ritardo |
Attivazione servizi non richiesti | €5,00 per ogni giorno di ritardo |
Ritardo nella risposta dopo un reclamo | €2,50 per ogni giorno di ritardo |
Perdita del numero da parte dell’operatore | €100,00 per ogni anno in cui il cliente l’ha utilizzato |
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