Sospensione mutuo: Cosa é, come funziona e come chiederla

di | 11-01-2017 | Ultime News Mutui

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Sospensione mutuo: Cosa é, come funziona e come chiederla
Confronta

Coloro che hanno stipulato un mutuo in anni più o meno recenti e che sono andati incontro a problemi dovuti alla crisi economica possono contare su una chance di tutela in più nell’ambito dei pagamenti delle rate grazie a una moratoria messa a punto nel 2015: la sospensione mutuo. Va precisato che la moratoria del 2015 costituisce una possibilità in più rispetto al Fondo Statale di Solidarietà per la sospensione dei mutui – entrato in vigore nel 2013. Lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dichiarato che sarebbe preferibile sospendere il mutuo chiedendo prima l’accesso al Fondo di Solidarietà per poi rivolgersi – nel caso in cui non si riuscisse ad accedere alla sospensione mutuo tramite il Fondo – alla moratoria ABI-Consumatori del 2015. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Sommario

Sospensione mutuo: una prima definizione

La legge di Stabilità del 2015 ha introdotto uno strumento – la sospensione mutuo appunto – per tutelare tutte quelle famiglie che si trovano in difficoltà economica e che non riescono a pagare le rate del mutuo. La misura – nata grazie ad un accordo tra Abi (Associazione Bancaria Italiana) e alcune associazioni di consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori) – permette in sostanza di sospendere le rate del mutuo nel caso in cui si verifichino alcune condizioni quali la perdita del lavoro, la morte del mutuatario o il sopraggiungere di una malattia invalidante. La sospensione mutuo non è però concessa a chiunque ma soltanto in alcuni casi particolari.

Come funziona la sospensione mutuo

La legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 246) prevede la tutela delle famiglie in difficoltà e permette la sospensione mutuo nel caso in cui si verifichino alcune circostanze straordinarie che non consentono il pagamento delle rate mensili del mutuo. La misura – valida per il triennio di scadenza delle rate che va dal 2015 a tutto il 2017 – consente di sospendere il pagamento della sola quota capitale della rata (continuando perciò a pagare gli interessi) per un massimo di 12 mesi sui mutui ipotecari contratti per l’acquisto della prima casa senza il versamento di nessuna commissione o di interessi di mora. Al termine della sospensione mutuo si ricomincia quindi a pagare la rata per intero con un conseguente allungamento del periodo di rimborso.

Chi può richiedere la sospensione mutuo?

 La sospensione mutuo può essere richiesta nei seguenti casi:

  • morte del mutuatario;
  • perdita del lavoro a tempo determinato o indeterminato;
  • sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad esempio Cig, Cigs e i cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga). In questo caso sarà sufficiente presentare la comunicazione del datore di lavoro;
  • infortunio o malattia grave con certificazione da parte delle ASL;
  • coloro che non possono accedere alla sospensione mutuo del Fondo di Solidarietà;
  • coloro che sono in ritardo nei pagamenti delle rate del mutuo fino a 90 giorni;
  • chi ha già goduto di misure di sospensione per un periodo di 12 mesi o di agevolazioni pubbliche a patto che la sospensione non sia stata richiesta nei 24 mesi antecedenti la domanda;
  • chi ha acceso un finanziamento per credito al consumo di almeno 24 mesi.

Sono esclusi dalla moratoria:

  • i mutuatari in ritardo con il pagamento delle rate per più di 90 giorni;
  • coloro sui quali sia stata avviata una procedura esecutiva dell’immobile ipotecato;
  • i mutuatari che hanno stipulato una polizza assicurativa a tutela del rischio perdita o riduzione del lavoro, se la polizza copre l’intero ammontare delle rate per le quali si richiede la sospensione;
  • coloro che hanno beneficiato di prestiti che prevedono la cessione del quinto dello stipendio o della pensione o di finanziamenti legati a carte di credito e a chi si è già avvalso della sospensione per 12 mesi.

Come richiedere la sospensione mutuo con la moratoria ABI-Consumatori

La domanda per la sospensione mutuo va presentata direttamente alla banca che ha erogato il finanziamento compilando un apposito modulo al quale andranno allegati tutti i documenti che attestino la perdita del lavoro, il decesso o l’infortunio grave. La banca – l’elenco delle banche aderenti è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’Abi – dovrà rispondere alla richiesta entro massimo 20 giorni lavorativi. Le domande per la sospensione mutuo potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2017, e solo una volta, dall’intestatario del finanziamento o del mutuo, quindi se ne potrà beneficiare entro il 2018.

La sospensione mutuo con il Fondo di Solidarietà prima casa

Il Fondo di solidarietà prima casa è uno strumento diverso e precedente alla moratoria del 2015, conosciuta come moratoria Abi-Consumatori. La prima differenza è che il Fondo di Solidarietà è gestito da Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici ) ed è finanziato dal Mef (Ministero Economia e Finanze). Entrato in vigore nel 2013, il Fondo di Solidarietà prima casa permette la sospensione mutuo dell’intera quota delle rate del finanziamento – quindi non soltanto della sola quota capitale come nel caso della moratoria del 2015 – e fino a 18 mesi. Si può accedere al Fondo di Solidarietà per la sospensione mutuo nei seguenti casi:

  • importo del mutuo erogato non oltre i 250.000€ per ogni tipologia di mutuo casa;
  • mutuo acceso da almeno un anno;
  • l’immobile deve essere l’abitazione principale e non un immobile di lusso;
  • reddito ISEE massimo di 30.000€;
  • nei tre anni prima della domanda di sospensione e comunque dopo la stipula del mutuo, il mutuatario deve avere vissuto uno di questi eventi:

– cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato, parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia (tranne i casi di risoluzione consensuale o per raggiunto limite di età, dimissioni non per giusta causa, licenziamento per giusta causa, con stato di disoccupazione);

– morte, handicap grave o invalidità civile non inferiore all’80% del mutuatario o di uno degli intestatari (nel caso di mutuo cointestato).

Sono esclusi invece:

  • coloro che hanno già utilizzato agevolazioni pubbliche per un periodo superiore ai 18 mesi;
  • coloro che hanno stipulato un’assicurazione sul rimborso del mutuo;
  • coloro che hanno ritardato a pagare le rate per un periodo superiore a 90 giorni;
  • coloro che hanno una procedura esecutiva in corso avviata sull’immobile ipotecato
  • qualora l’assicurazione copra almeno le rate di cui si chiede la sospensione e sia efficace nel periodo stesso della sospensione.

Come richiedere la sospensione mutuo con il Fondo di Solidarietà

La richiesta per la sospensione mutuo con il Fondo di Solidarietà va presentata anche in questo caso direttamente alla banca insieme al modello ISEE in corso di validità e a tutta la documentazione che attesti le condizioni per l’accesso al Fondo.

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