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Cosa accade se l’operatore luce o gas fallisce?
di Camilla Sestilli | 10-01-2019 | News Gas e Luce, Notizie Gas[""]
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87.06 €/MESEPotrebbe sembrare un problema remoto, in realtà nel corso degli anni molti consumatori dei servizi di luce e gas si sono trovati in spiacevoli situazioni dopo la dichiarazione di fallimento dell’azienda con la quale avevano stretto un contratto di fornitura per la loro utenza.
Il 15 novembre scorso, ad esempio, il gestore che opera nel mercato libero dell’energia EVIVA, ha dichiarato, attraverso un comunicato stampa, il fallimento invitando i clienti a individuare tempestivamente soluzione alternative per le proprie utenze.
Cosa accade se l’operatore luce e gas fallisce?
Vediamo insieme come comportarsi in questi spiacevoli casi.
Sommario
Cosa accade se l’operatore luce o gas fallisce
Il timore della maggioranza dei consumatori, una volta aver ricevuto la dichiarazione per vie ufficiali del fallimento dell’operatore con il quale si aveva stipulato un contratto di fornitura, è quello di rimanere senza servizi fondamentali, come la luce e il gas nelle abitazioni. In realtà esiste una misura cautelativa prevista dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) a tutela dei consumatori, per evitare che ci siano disservizi o interruzioni di fornitura. Infatti, qualora il fornitore si sia avvalso della pratica di cessazione del contratto dal cliente ai sensi dell’art. 16 Deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04, il cliente ha comunque diritto alla continuità della fornitura, e il servizio viene mantenuto attivo mediante un subentro al Fornitore di Ultima Istanza (FUI). Si tratta di una procedura che viene attivata nel momento in cui il servizio di fornitura viene interrotto per motivi indipendenti dal cliente, per garantire, appunto la continuità di erogazione del servizio.
La Fornitura di Ultima Istanza
La Fornitura di Ultima Istanza è un servizio che viene attivato dal distributore competente nella zona in cui si trova l’utenza, quando al cliente non vengono più garantite le forniture di luce e gas, pur essendo connesso alla rete e potendo quindi continuare a usufruire dei servizi.
In questo caso particolare, il servizio di fornitura viene affidato a uno specifico fornitore, selezionato dall’Acquirente Unico, chiamato, appunto, fornitore di ultima istanza. Quest’ultimo dovrà poi operare secondo quanto stabilità dall’Autorità anche per quanto riguarda le condizioni economiche da applicare al cliente.
Quando può essere attivato il servizio?
Il Servizio di Ultima Istanza può essere attivato solo nel caso in cui le utenze si trovino senza fornitore, per cause indipendenti dalla volontà del cliente domestico, con consumi non superiore a 200.000 Smc/anno, oppure, con usi diversi e consumi non superiori a 500000 Smc/anno. Dunque il FUI opera solo in un numero limitato di casi, e come abbiamo visto dal servizio sono esclusi i clienti che hanno consumi elevati. Inoltre, i requisiti per accedere al servizio non sussistono se la causa della risoluzione del contratto è legata alla morosità del cliente.
Il Fornitore di Ultima Istanza scelto dall’Autorità
L’individuazione delle società di vendita luce e gas che erogano il servizio FUI per il periodo 1° ottobre 2018-30 settembre 2019, è avvenuta mediante una procedura pubblica organizzata dalla società Acquirente Unico spa che ha approvato e pubblicato l’esito della procedura secondo le disposizioni dell’Autorità, indicando per ciascuna delle nove aree geografiche di prelievo definite dall’ARERA, la graduatoria dei venditori individuati come FUI.
Tali società risultano essere Hera Comm srl e Enel Energia spa.
Quanto si paga il servizio?
Le condizioni economiche applicate nel Servizio di Ultima Istanza sono state definite dall’Autorità. I responsabili del servizio sono tenuti a applicare i costi del mercato tutelato:
- Le condizioni economiche previste dall’ARERA per i clienti aventi diritto al servizio di tutela per il primo periodo di erogazione del servizio fissato a 6 mesi.
- Le condizioni economiche previste per il servizio di tutela, aumentate del valore del parametro β offerto dal fornitore per il periodo successivo al primo periodo di erogazione del servizio.
Il FUI entrante è tenuto a comunicare entro 15 giorni il subentro al cliente che ha comunque la facoltà di decidere di sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura con un gestore del mercato libero.
Come uscire dal Fornitore di Ultima Istanza e scegliere un nuovo operatore
Come specificato poco sopra, i clienti che si ritrovano, loro malgrado, a dover usufruire del Servizio di Fornitura di Ultima Istanza, possono decidere di uscirne in qualsiasi momento. Per farlo, basta scegliere un nuovo operatore del mercato. Sarà lo stesso fornitore a adempiere a tutti gli obblighi burocratici.
È importante, tuttavia, prima di scegliere una nuova offerte luce e gas, valutare attentamente i propri bisogni di consumo. Avere l’idee chiare è, infatti, fondamentale per non sbagliare offerta e riuscire a risparmiare sulle bollette delle utenze.
Fare una scelta non è semplice come si può pensare. Pertanto vi consigliamo di usufruire del servizio di comparazione online di ComparaSemplice.it.
Qualora abbiate bisogno, poi, di una ulteriore consulenza senza impegno, avete a vostro servizio i nostri consulenti esperti del settore che vi accompagneranno dal momento della scelta della tariffa più adatta al vostro stile di consumo, alla sua sottoscrizione. Per contattare un consulente energia potete entrare in chat direttamente dal sito oppure chiamare il numero 0321 085 995.
Si invita il lettore a verificare che le eventuali offerte descritte nel post siano ancora attivabili e vengano proposte alle stesse condizioni economiche Confronta offerte LUCETariffe LUCE
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