Trasporto bici in auto: cosa dice la normativa

di | 23-08-2020 | Leggi Norme Regole, News Noleggio

Trasporto bici in auto: cosa dice la normativa
Confronta

La vendita di biciclette è aumentata in maniera vertiginosa in questi anni. Per molti è diventata una vera e propria passione, tanto da decidere di passarci la domenica, o addirittura le vacanze! Del resto il nostro Paese offre una varietà infinita di paesaggi e tipologie di strade, dalle pianure alle montagne, passando per i lungomare e quant’altro. Andare in bici poi, fa bene, al fisico, ed allo spirito. Tutto questo “movimento” in torno alle due ruote a pedale, ha fatto registrare un aumento delle vendite dei portabici da auto. Facciamo però attenzione, poiché esistono delle regole anche su questo, dettate, naturalmente, dalle norme del Codice della Strada. Vediamo dunque insieme cosa dice la normativa in tema di trasporto bici in auto.

Sommario

Come trasportare le biciclette in auto

Partiamo dall’inizio: la bici, è leggera, e dunque può essere alzata con le braccia e messa (quasi) dove si vuole. La bicicletta può dunque essere trasportata in auto abbastanza facilmente. Chi possiede una station wagon può addirittura metterla all’interno dell’abitacolo (magari togliendo la ruota anteriore), così da non doversi preoccupare di aerodinamica durante il trasporto, agenti atmosferici e fissaggi con cavi e cinghie. Bisogna dirlo però, soprattutto chi utilizza le mountain bike, “va per prati”, quindi la bici può essere più che sporca di fango e polvere. Come fare? La risposta, per non sporcare, o quando non si ha spazio, è il porta-biciclette. Si tratta di un semplice strumento che può essere agganciato e ancorato all’auto e permette di trasportare una o più bici in tutta sicurezza. Ovviamente, ne esistono diversi tipi, vediamo quali.

Portabici da tetto

Il portabici da tetto è una struttura che viene montata direttamente sul tetto. Questa sfrutta l’appoggio delle sbarre laterali presenti sull’auto stessa, così risultare decisamente stabile. Anche qui, troviamo uno o più binari, ognuno di essi dotati di un fermo verticale che blocca il telaio della bici stessa. Solitamente se ne possono trasportare tre, due in un verso ed al centro un’altra “opposta”. E’ però un po’ scomodo, poiché bisogna issare la bici fino sopra il tetto, senza contare che avremo tanta resistenza aerodinamica nel trasporto. Questo comporta, oltre a rumorosità, un aumento dei consumi dell’auto.

Portabici posteriore sul portellone

E’ forse il più comune, il portabici posteriore sul portellone. Questo va ad agganciarsi dietro, sul portellone dell’auto (se la nostra auto ne è dotata ovviamente…). E’ decisamente utile, poiché montato dietro non avremo problemi di aerodinamica e le bici non devono essere issate sopra la nostra testa. Anche qui abbiamo dei binari dove posizionare le bici, dei bracci che bloccano il telaio e delle fettucce per bloccare le ruote. Il portabici posteriore da portellone si fissa con dei ganci al portellone e si stabilizza sulla carrozzeria stessa. Ha però due problemi: non si riesce ad aprire il portellone con le bici sopra e può coprire la targa del mezzo.

Portabici sul gancio

Ulteriore attrezzo è il portabici da gancio, che prevede l’istallazione direttamente al supporto gancio di traino. Inutile dirvi che occorre il gancio auto… In questo caso avremo la possibilità aprire il portellone, ma sarà da considerarsi carico sporgente. Chi però ha il gancio traino, sa già di cosa parliamo.

Carrello portabici

Infine, rimane il carrello portabici. In questo caso, avremo una possibilità di trasporto biciclette piuttosto importante. Chiaramente ha un prezzo decisamente superiore e bisogna considerare anche i costi dell’assicurazione integrativa. Vero è, che al suo interno si possono fissare ed alloggiare anche altri bagagli.

La normativa ed il Codice della Strada

A regolare la cosa è come sempre il Codice della Strada. La legge di riferimento è del 27 novembre 1998 e per il Codice della Strada è interessata dall’articolo 164. La legge equipara i portabiciclette ai portasci o ai portapacchi, facendoli ricadere nella categoria degli accessori leggeri e amovibili. Questi dunque, non modificano in modo significativo la massa a vuoto del mezzo stesso. Non bisogna dunque aggiornare la carta di circolazione, quindi il portabici non ha limiti di istallazione sulle auto. Come detto, è l’articolo 164, che prevede quanto segue: aggancio in sicurezza, posizione delle strutture e segnaletica obbligatoria.

  • Aggancio in sicurezza: la prima cosa richiesta è l’istallazione della struttura avvenga in modo corretto. Bisogna dunque seguire quanto riportato sulle istruzioni del costruttore, poiché è prioritario che non avvenga il distacco della struttura dall’automobile, né lateralmente, né posteriormente. La cosa interessa anche le biciclette, che dovranno essere agganciate in modo idoneo. Ovviamente non devono creare situazione di pericolo, lo sganciamento in primis.
  • Limitazione della visibilità di targa e fanali: la struttura, così come le bici, non devono assolutamente coprire la targa del veicolo ed i fanali. Questi dovranno sempre risultare visibili.
  • Posizione delle strutture: il portabici, così come le bici stesse, non dovranno in alcun modo ridurre la visibilità del conducente. Se la bici è nell’abitacolo, questa non dovrà impedire la libertà di movimento del conducente.
  • Segnaletica obbligatoria: attenzione a quanto sporgono le bici ed il portabici stesso. L’eventuale sporgenza va infatti regolata in riferimento all’articolo 61 del Codice della Strada. Non bisogna infatti superare i limiti massimi di sagoma. Se si superano questi (devono rientrare come carichi sporgenti) bisognerà apporre la segnaletica adeguata (pannelli a strisce bianco e rosso riflettenti).

Contravvenzioni previste

Come detto, il Codice della Strada ha previsto tutto, incluse le contravvenzioni per chi non rispetta le regole. Non bisogna dunque creare pericoli per se stessi e per gli altri utenti della strada. Le sanzioni, nel caso non si rispettino le regole, sono abbastanza severe. E’ infatti prevista una multa fino ad 85 euro ed il decurtazione di ben 3 punti patente. Sanzione accessoria prevista, è la sottrazione da parte delle Forze dell’Ordine della carta di circolazione, fino a quando non sarà sistemato a norma di legge il carico.

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