Esenzione bollo104 Campania

di | 02-11-2024 | News Noleggio

Se abitate in Campania e cercate delle informazioni per l'esenzione del bollo, se in possesso di 104, ecco cosa c'è da sapere

Esenzione bollo104 Campania
Confronta

Per tutti coloro che abitano in Campania e che vogliono sapere qualcosa sull’esenzione del bollo con la 104, ecco cosa c’è da sapere. La legge prevede l’esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi. L’esenzione riguarda le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporto promiscuo ed i motoveicoli per trasporti specifici. Come per tutte le altre regioni, è prevista la limitazione di cilindrata fino a 2.000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2.800 cc per i veicoli diesel.

Sommario

Il Decreto Legge per le ibride

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha esteso l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai veicoli con motore ibrido a benzina (di cilindrata fino a 2000 cc), ibrido a gasolio (di cilindrata fino a 2800 cc) e ai veicoli elettrici di potenza non superiore a 150 KW.

Vediamo ora insieme come si applica il beneficio fiscale. Questo coinvolge sia i veicoli condotti dai disabili sia quelli utilizzati per l’accompagnamento dei disabili stessi. Spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico. L’esenzione è ovviamente concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.

Le richieste di esenzione devono essere indirizzate alla Regione Campania – Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – U.O.D. Tasse Automobilistiche Regionali. L’indirizzo completo è: Centro Direzionale Isola C5, 80143, Napoli. Vanno presentate presso le Unità Territoriali ACI, anche tramite PEC intestata al richiedente, allegando un documento di identità in corso di validità e la relativa documentazione a supporto in formato PDF nel limite di 2 MB (se il singolo documento è composto da più pagine, la scansione delle pagine deve essere salvata in uno stesso file pdf) , o presso gli Automobile Club, le Delegazioni ACI e le Agenzie/Studi di consulenza automobilistica convenzionati per i servizi di assistenza, consultabili al seguente link Punti di servizio abilitati all’assistenza.

I moduli

I moduli da presentare/allegare sono tre:
– modello istanza esenzione disabile
– modello autocertificazione disabile
– modello autocertificazione disabile a carico

Quattro tipologie di esenzione

Sono previste quattro tipologie di esenzione:

1) Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultanti dalla carta di circolazione.

Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. A titolo di esempio l’adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l’esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l’handicap e l’adattamento stesso.

La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
– Copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata (per i veicoli muniti di solo cambio automatico) dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell’art.119 del Codice della Strada;
– Copia della patente di guida speciale (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l’accompagnamento e la locomozione dei disabili);
– Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) l’affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.
– Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

2) Disabilità con patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni

Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.

La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
– Copia della carta di circolazione;
– Copia del verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n.104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della medesima legge derivente da patologie che comportano una grave limitazione della deambulazione o da pluriamputazioni;
– Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

3) Disabilità mentale o psichica

Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.

La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
– Copia della carta di circolazione;
– Copia del verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992 dal quale risulti esplicitamente che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell.art.3 comma 3 della medesima legge derivante da disabilità psichica o mentale;
– Copia del certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 18/80 e 508/88 emesso dalla Commissione preposta all’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n.295/90 ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che al disabile è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento;
– Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

4) Disabilità per cecità o sordità
Hanno diritto all’esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.

La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
– Copia della carta di circolazione;
– Copia dei certificati (rilasciati da Commissioni mediche pubbliche) che riconoscono:
a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) l’affezione da cecità o sordità;
– Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

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