Dashcam auto: è legale?

di | 13-04-2024 | News Noleggio

Tutto quello che c'è da sapere sull'utilizzo delle dashcam in Italia. Attenzione alla violazione della privacy!

Dashcam auto: è legale?
Confronta

Sentiamo sempre più spesso parlare di dashcam. Ma che cos’è? Di cosa si tratta? Ma soprattutto, è legale l’utilizzo di questo dispositivo in Italia? Rispondiamo subito alla prima domanda: cos’è la dashcam? Intanto sappiate che è l’abbreviazione di “dashboard camera”, dove dashboard deriva dall’inglese cruscotto. Una telecamera da cruscotto dunque, né più e né meno. Sono in effetti delle microcamere che, installate sul cruscotto dell’automobile, registrano un punto della strada, possa essere durante la sosta o durante la guida del nostro mezzo.

Sommario

Perché installare una dashcam?

Vi state chiedendo il perché dell’installazione di una dashcam? Beh, è successo a tutti di parcheggiare l’auto ed al rientro trovare un graffio o una botta senza nessun bigliettino di scuse con il numero di telefono. Una dashcam, consente invece di vedere non solo cosa è successo, ma soprattutto di poter denunciare il colpevole del danno. Ovviamente “prendere uno scivolone” sul tema privacy è un attimo, tant’è che in alcuni Paesi sono illegali. Da noi, invece, è legale l’utilizzo della dashcam? Ora ci arriviamo.

Sappiate che la prima videoregistrazione effettuata da un mezzo in movimento è datata addirittura 1907. Avvenne in Canada, con il fine di promuovere il territorio. Tutto questo lo dobbiamo dunque ad un produttore cinematografico che sul suo tram girò delle immagini, ed il suo nome è William Harbeck. Dovremo però attendere gli anni ’80 per vedere delle vere e proprie videocamere sulle auto, precisamente sulle auto della Polizia. Nel 2009 le dashcam iniziarono poi ad essere diffuse in Russia, per contrastare, da parte del governo stesso, le frodi assicurative.

L’Art. 2054 cc

Oggi le dashcam hanno molteplici utilizzi, ma il più importante resta quello della tutela in caso di sinistri stradali. In caso di incidente, di chi è la responsabilità? Con la dashcam si può appurare. Tanto per iniziare, vi diciamo che in Italia la normativa di riferimento in caso di sinistro è l’art. 2054 cc, che citiamo: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. Spesso però alcune dinamiche non sono chiare. Avere una dashcam, può dunque sciogliere ogni dubbio o perplessità.

“Riproduzioni meccaniche”

Veniamo al dunque: i filmati acquisiti con le dashcam sono considerati utilizzabili in giudizio. Sono dunque prove documentali e sono ricondotte all’interno delle “riproduzioni meccaniche”, disciplinate dall’Art. 2712 cc. Vediamo cosa dice questo articolo: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

Se dunque le videoregistrazioni non vengono disconosciute, il valore è come prova legale. Il giudice è dunque tenuto a considerare realmente accaduto quanto rappresentato. Questo a patto che non vi sia stato un disconoscimento dalla controparte. Attenzione, non basta disconoscere affermando il contrario di quanto accaduto.

Per la giurisprudenza, deve essere “chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. civ. 3122/2015). In caso di contestazioni, il valore probatorio delle videoregistrazioni degrada a prova liberamente apprezzabile (Art. 116, comma 1 cpc). Cosa significa? Che il giudice non è tenuto a considerare vero quanto rappresentato. L’ermellino può però valutare liberamente la prova ai fini di fondare il proprio convincimento.

Autorità europee

E’ dunque legale l’utilizzo della dashcam? Il Parlamento Europeo ha specificato che l’utilizzo delle dashcam deve avvenire nel rispetto dei principi e delle regole espresse nel GDPR. Peccato che non vi sia un espresso riferimento a questi particolari dispositivi. Quindi? Il documento cita: “Se è installata una telecamera da cruscotto (dashcam) è importante assicurarsi che la telecamera non registri costantemente il traffico, così come le persone che si trovano vicino a una strada. In caso contrario, l’interesse ad avere le videoregistrazioni come elemento di prova nel caso ipotetico di un incidente stradale non può giustificare questa grave interferenza nei diritti degli interessati”.

C’è poi una nota, che “rimbalza” la palla alla disciplina nazionale degli Stati membri dell’UE. In Italia? Nessuna regolamentazione delle dashcam. Il Garante Privacy? Non si è espresso sull’utilizzo di queste apparecchiature.

Ok, ripartiamo dall’inizio, o meglio, arriviamo al 2020, quando il Garante Privacy ha individuato dei criteri. Se rispettati, consentono l’utilizzo delle dashcam. I fondamentali sono:

  • Le immagini devono essere utilizzate solo per documentare incidenti;
  • L’angolazione della dashcam deve prevedere un angolo di visione ridotto al minimo;
  • Le registrazioni non devono essere permanenti, se non ci sono incidenti, vanno sovrascritte.

In Portogallo ad esempio non sono legali, così come nel Lussemburgo (parlano di difficile compatibilità con il principio di trasparenza e gli obblighi informativi previsti nel GDPR). In Irlanda l’Autorità Privacy ha addirittura fornito delle linee guida per l’utilizzo, quindi sono favorevoli.

In Italia

In Italia, in assenza di divieti, sono legali a patto che vengano rispettati alcuni principi. Per l’art. 5 GDPR i dati personali devono essere:

  • “raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità”: principio di limitazione della finalità (lett. b);
  • adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”: principio di minimizzazione dei dati (lett. c);
  • conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati”: limitazione della conservazione (lett. e);
  • trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali”: integrità e riservatezza (lett. f).

Insomma si possono usare, ma per scopi strettamente personali, proprio come la raccolta di immagini in caso di sinistri. Il campo visivo di ripresa dovrà essere limitato al solo spazio necessario per il perseguimento delle finalità prefissate. I dati potranno essere conservati solo per dimostrare come è andato il sinistro stradale.

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