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Autocarro N1: cosa significa? Cosa sapere su IVA e costi
di Fabio Caliendo | 22-05-2019 | News Noleggio
Bisogna dirlo, la legge italiana, spesso è complicata. Basta un semplice cavillo, per far sì che le cose cambino. Questo vale anche per il Codice della Strada, così come per le immatricolazioni, o peggio, per tutto quello che concerne il fisco. Bene, prendete tutte queste cose, miscelatele insieme e otterrete l’argomento, nonché la domanda di oggi: cosa significa autocarro N1? Siamo sicuri che molti di voi, hanno sgranato gli occhi. Bene, iniziamo con il dire che essere in possesso di automezzo immatricolato come autocarro N1, vuol dire avere diversi vantaggi fiscali. Cerchiamo di fare chiarezza… anche perché sappiate che è’possibile omologare anche una vettura normalissima a cinque posti come autocarro. Andiamo avanti.
Vettura immatricolata N1? Perché no!
Come sempre, procediamo per gradi, così da cercare di capire in modo “semplice”. Sì, tra virgolette, perché come accennato, in Italia la semplicità, non esiste. Per una Società, essere in possesso di un automezzo omologato come autocarro N1, può fare la differenza. Sì perché significa che si può usufruire di particolari agevolazioni. Quali? Primo, in termini di detraibilità dell’IVA, secondo, in tema di deducibilità dei costi stessi.
Cosa dice la Legge?
Andiamo avanti e vediamo cosa dice la Legge, o meglio, come è definito l’autocarro. A “fare chiarezza”, è il Codice della Strada, che con l’articolo 54 c.1 lett. D così va a definire l’autocarro: “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”. Tutto chiaro no?!? Leggendo questo articolo, potremmo dire che da un punto di vista fiscale, non esistono norme specifiche che regolano la deducibilità degli autocarri. Liberi tutti dunque? No, poiché il principio fondamentale che vige è l’inerenza con l’attività di impresa.
L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza
Fino al 2006, i “furbetti”, hanno dunque interpretato la legge a loro favore. Con il Provvedimento n. 184192, l’Agenzia delle Entrate ha cercato di fare chiarezza. Gli autocarri, sono stati assimilati alle autovetture, ma assoggettati alla deducibilità limitata se ricorrono determiniate condizioni. Quali? Immatricolazione (o reimmatricolazione) come autocarro N1 (veicoli destinati al trasporto di merci con massa non superiore a 3,5 tonnellate). Aventi codice carrozzeria F0. Aventi un numero di posti a sedere maggiore o uguale a 4. Infine, con potenza motore (kw)/portata (tonnellate) maggiore o uguale a 180.
Se dunque si analizza il provvedimento qui sopra, andremo a scoprire che alcune automobili, possono essere assimilate ai furgoni o ai minivan. Si può dunque omologare una classica vettura a 5 posti, a patto che rispetti le condizioni descritte nella normativa. Il consiglio, se avete una impresa, è dunque quella di informarvi, perché potreste usufruire di qualche vantaggio fiscale. Buona ricerca.
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