Un’auto o una moto incidentata può circolare?

di | 24-05-2020 | News Noleggio

Un’auto o una moto incidentata può circolare?

Può purtroppo capitare di fare un incidente, possa essere con l’auto che con la moto. Se noi stiamo bene, non è detto che il nostro mezzo lo sia altrettanto. Anche un semplice tamponamento può causare danni alla nostra auto, mentre alla moto, priva di alcun paraurti, può addirittura essere fatale. Ad ogni modo, può succedere di rompere un fanalino, che si stacchi un paraurti, si pieghi la carrozzeria… La domanda è: un’auto o una moto incidentata, può circolare? Cerchiamo di fare chiarezza su questo.

Sommario

C’è una legge che regola tutto questo

Come per praticamente (quasi) ogni cosa, c’è una legge. A stabilire se possiate circolare o meno con il vostro mezzo incidentato, è l’articolo 79 del Codice della Strada. Questo regola dunque la “Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione“. Vediamo cosa dice il Comma 1: “I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti di cui al comma 2“. Il veicolo deve dunque presentare condizioni di sicurezza assoluta, ed ora vedremo meglio e nello specifico.

Attenzione a cosa si “rompe”

Come abbiamo letto sopra, è il Comma 2 a fare una maggior chiarezza: “Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti“.

Cosa significa questo? Che se lo pneumatico è rovinato, sarete in multa, così come se uno dei freni dovesse risultare fuori funzione. Se per un’auto è più difficile capire quale delle quattro ruote non frena, la moto, più elementare, non ammette ignoranza. L’impianto frenante è infatti così (tendenzialmente) “suddiviso”: il freno anteriore trova il comando alla leva sita sul manubrio destro, il freno posteriore alla leva della pedana dell’arto inferiore destro. Gli scooter, hanno i freni alle leve al manubrio. Se dunque in caso di incidente una delle leve è rotta, spezzata e/o non funzionante, sarete in contravvenzione.

Abbiamo poi citato i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione. Parliamo dunque di fanali (anteriori e posteriori) e gli indicatori di direzione, al pari delle luci degli stop. Infine, c’è la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti. In sostanza, se si piega la marmitta, si spezza o si rovina, e fa più rumore, potrete essere soggetti a sanzioni.

Altro da sapere sulla norma

C’è poi il comma 3: “Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse“. Significa che se ci sono altre direttive comunitaria, stabilite dunque fuori dal nostro Paese dalla Comunità Europea, queste devono essere rispettate. Tutto molto opinabile, poiché sono cose che probabilmente nessuno sa… o quasi.

Quant’è il verbale se vengo fermato?

A regolare le ammende, è il Comma 4: “Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 80, comma 1, del presente codice e all’articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. La misura della sanzione è da euro 1.174 a euro 11.741 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.“.

Ok, con calma… L’articolo 72 del C.d.S. regola i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

  • dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
  • dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
  • dispositivi di segnalazione acustica;
  • dispositivi retrovisori;
  • pneumatici o sistemi equivalenti.

Se dunque qualcosa di questi sopra non è in regola, sarete sanzionati. C’è molto altro, ma non è il caso di dilungarsi. Sappiate che questi sono i particolari fondamentali che sicuramente le Forze dell’Ordine controlleranno in caso di posto di blocco. L’art. 80, invece, regola la revisione. Quindi, se c’è qualcosa che non funziona, controllato durante la revisione, sarete soggetti a verbale. Va da sé che il mezzo deve avere entrambe le targhe (art.100 del C.d.S.).

Altro da sapere su auto e moto incidentate

Parlando di una autovettura… e se il paraurti è ammaccato? Se lo sportello è piegato? Invece, analizzando i danni che può avere una moto: se il serbatoio è abbozzato? Ancora, se il paraspruzzi è rotto o piegato? La legge in questo caso, va detto, non è chiarissima. L’auto e la moto, non devono rappresentare un pericolo. Questo significa dunque che se il paraurti è rotto, la portiera ammaccata, si può circolare. Stessa cosa per la moto, un serbatoio abbozzato non è discriminante per la circolazione. Certo che, se il paraurti è a penzoloni, o si rischia di perderlo, non si può circolare. Stessa cosa per la moto, se il serbatoio perde carburante, o il paraspruzzi è a penzoloni o non fisso, non si può circolare.

Discorso diverso se durante l’incidente vi si è rotto il parabrezza. In questo caso, “interviene” l’art. 237 del Codice della Strada, che così descrive: “Tutti i vetri interessanti la visibilità del conducente non devono presentare rotture, anche se localizzate“. Questo significa che anche se c’è una sola singola e piccola crepa, sarete in multa (non occorre che sia sfondato, tanto per capirsi).

 

 

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