Risarcimento per equivalente: quando il danno supera il valore dell’auto

di | 14-12-2018 | News Assicurazioni, News Assicurazioni Auto, News Noleggio

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Risarcimento per equivalente: quando il danno supera il valore dell’auto

Siete rimasti coinvolti in un incidente stradale ma la vostra assicurazione si rifiuta di pagare il risarcimento perché il danno supera il valore dell’auto e vi propone un risarcimento per equivalente? Niente panico perché le statistiche ci dicono che si tratta di una situazione piuttosto comune. Nonostante il 2017 abbia registrato una leggera diminuzione nella frequenza dei sinistri su strada rispetto al 2016 (-0,5%), secondo l’Istat il numero degli incidenti stradali in Italia resta ancora alto. Nel 2017 si sono verificati infatti 174.933 incidenti stradali causati principalmente da: errori di distrazione (16%); mancato rispetto di semafori e precedenze (14,5%); eccesso di velocità (10,3%). Considerando inoltre che l’età media dei 37 milioni di veicoli circolanti in Italia si aggira intorno agli 11 anni, le probabilità di restare coinvolti in un incidente stradale a bordo di una vettura ormai vecchia si fanno piuttosto alte. Cosa fare dunque quando la vostra RC Auto vi comunica che il danno supera il valore dell’auto e che di conseguenza vi risarcirà solo la cifra corrispondente al valore della vostra vettura prima che si verificasse l’incidente? Scopriamolo insieme.

Sommario

Quando il danno supera il valore dell’auto: il risarcimento per equivalente

Come abbiamo visto, i casi in cui il valore del danno superi quello della vettura possono essere piuttosto frequenti. Restiamo vittime di un incidente stradale, la nostra auto ha ormai superato i 10 anni e la nostra assicurazione, di fronte alla valutazione del danno da parte del perito, decide che un’eventuale riparazione sarebbe antieconomica visto che il nostro veicolo è ormai troppo vecchio. Di conseguenza ci propone un risarcimento per equivalente, ossia un rimborso corrispondente al valore del veicolo prima che si verificasse il sinistro. In sostanza, invece del classico risarcimento in forma specifica, che consiste nel rimborso della somma necessaria a riparare la vettura, la nostra RC Auto può decidere unilateralmente che riparare l’auto non ci conviene e ci propone il rimborso di una somma pari al valore dell’auto prima dell’incidente. Cosa fare? Come sempre non esiste una risposta uguale per tutti. Per alcuni automobilisti la soluzione del risarcimento per equivalente può risultare effettivamente conveniente. Si accetta il pagamento del rimborso e si decide magari di utilizzare la somma per acquistare un’auto nuova. Come comportarsi però nel caso in cui la vettura, nonostante gli anni, si era ben conservata? Cosa può fare l’assicurato che non voglia accettare la soluzione del risarcimento per equivalente perché magari ha bisogno della vettura per lavorare e non ha la disponibilità economica per comprarne una nuova? Vediamo cosa ci dice la legge a proposito del risarcimento per equivalente.  

Risarcimento per equivalente: cosa dice la legge?

L’art. 2056 del Codice Civile dal titolo “Valutazione dei danni” ci dice che: “Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso”. L’art. 1223 recita: “Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”. L’art. 1226 afferma che: “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”. Infine, l’art. 1227 ribadisce che: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”. In sostanza, secondo la legge, il danneggiato ha diritto a un rimborso pari alla perdita subita ma vieta che tale rimborso possa costituire un arricchimento per l’assicurato. Da qui l’appello all’antieconomicità del rimborso del danno quando il suo valore supera quello del veicolo. Di fatto, la legge ha previsto il rimborso per equivalente come strumento atto a prevenire truffe ai danni delle assicurazioni delegando tuttavia al giudice la decisione finale.

Risarcimento per equivalente: cosa fare se non siamo d’accordo?

Se quindi ci troviamo di fronte alla proposta di un risarcimento per equivalente sulla quale non siamo d’accordo, possiamo sempre rifiutarci e decidere di portare il caso in tribunale. Se il valore della riparazione supera quello del veicolo danneggiato, in linea teorica l’assicurazione proporrà sempre un risarcimento per equivalente poiché l’arricchimento del danneggiato è vietato dalla legge. Tuttavia non si tratta di un principio assoluto. E a dimostrarlo ci sono diverse sentenze che, in casi come questo, hanno dato ragione all’assicurato e obbligato le assicurazioni al rimborso in forma specifica, ossia al rimborso del danno anche se questo superava il valore della vettura. Ne è un esempio la Sentenza n. 3413 del 2013 del Giudice di Pace di Firenze in cui si afferma che “il metro di giudizio da utilizzarsi nella valutazione dell’eccessiva onerosità dei lavori di riparazione di un mezzo danneggiato, non può essere solamente il confronto fra il costo della riparazione e il costo necessario al reperimento di una utilità sostitutiva”. Alla valutazione dei costi andranno infatti aggiunti quelli relativi alle spese di immatricolazione di una nuova vettura, quelli del passaggio di proprietà se si tratta di un’automobile usata, quelli del fermo per il reperimento della nuova vettura, le spese di demolizione del veicolo danneggiato per non parlare infine delle spese di trasporto dell’auto al demolitore. In conclusione, la decisione sulla tipologia di rimborso non spetta all’assicurazione né all’assicurato ma al giudice. E’ il giudice che, in applicazione di quanto stabilito dal Codice Civile, dovrà decidere se l’assicurato ha diritto a un rimborso in forma specifica oppure a un rimborso per equivalente. Tra i fattori di cui tener conto dovranno essere inseriti anche criteri diversi dalle semplici spese come la facilità di reperire sul mercato una vettura simile, le condizioni della vettura al momento dell’incidente, l’indispensabilità del mezzo per motivi di lavoro. Se il costo dei danni non verrà considerato eccessivamente oneroso rispetto al valore del veicolo, il danneggiato avrà diritto al risarcimento in forma specifica o all’intera somma necessaria per la riparazione del danno.

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