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Preventivo polizza auto e autocarro: differenze
di Erika | 25-11-2019 | News Assicurazioni, News Assicurazioni Auto""
La polizza auto e quella autocarro sono due tipi di assicurazione molto diverse tra loro. Nel primo caso, infatti, si tratta di assicurare un veicolo che viene utilizzato a scopo privato. Nel secondo caso, invece, abbiamo a che fare con una vettura destinata a un uso commerciale. Visto il diverso utilizzo dei due mezzi, è chiaro che anche le polizze assicurative a loro dedicate avranno caratteristiche e coperture differenti. Nonostante questo, esistono alcuni titolari di SUV, pick-up e veicoli simili che immatricolano tali vetture come autocarri per beneficiare di alcuni sgravi fiscali riservati a questa categoria di mezzo e risparmiare sull’importo del premio assicurativo. E in effetti la polizza autocarro ha un costo inferiore rispetto alla RCA sia in termini di detraibilità IVA che in termini di deducibilità dei costi. Vediamo insieme, nella guida che segue, la differenza tra una polizza auto e una polizza autocarro; quando è possibile immatricolare un’automobile come autocarro beneficiando di un trattamento fiscale vantaggioso e quando, invece, questa pratica diventa soltanto un rischio.
Sommario
Polizza auto e autocarro: cosa dice la legge?
La differenza tra auto e autocarro viene descritta nel Codice della Strada. Per la precisione, a descrivere questi due mezzi di trasporto, è l’art. 54 comma 1 del Titolo III dedicato appunto alla definizione dei veicoli in generale. L’art. recita:
“ […] Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: […] autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; […] autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse; […]”.
Come si deduce dalla descrizione fornita dal Codice della Strada, in teoria non ci sarebbero limitazioni nella possibilità di immatricolare una vettura come autocarro e beneficiare in questo modo degli sgravi fiscali derivanti dalla stipula di una polizza autocarro. Nella realtà, proprio per contrastare il fenomeno dei falsi autocarri, l’Agenzia delle Entrate ha emanato, nel 2006, un provvedimento che limita questa pratica. Stiamo parlando del provvedimento n. 184192 del 6 dicembre 2006 secondo il quale sono assimilati ai veicoli destinati al trasporto privato di persone i veicoli che, anche se immatricolati nella categoria N1, ossia come autocarri, hanno le seguenti caratteristiche:
- hanno codice di carrozzeria F0 (effe zero);
- sono dotati di almeno quattro posti a sedere;
- presentano un rapporto tra potenza motore (espressa in kilowatt) e portata del veicolo (espressa in tonnellate) almeno pari a 180.
Differenza tra polizza auto e polizza autocarro: i vantaggi
Una volta scoperto cosa dice la legge a proposito della differenza tra un’autovettura e un autocarro, passiamo ora in rassegna le principali differenze tra le polizze dedicate a questi due tipologie di mezzo. La prima e, forse, più importante differenza tra una polizza auto e una polizza autocarro riguarda i benefici fiscali. Il trattamento fiscale di un veicolo assicurato come autocarro è completamente diverso da quello di una polizza auto. Dal momento che un autocarro viene considerato un bene strumentale, qualsiasi costo relativo al suo utilizzo – bollo, assicurazione e benzina – è deducibile al 100% dal reddito imponibile. Un’altra differenza riguarda il calcolo del premio assicurativo. In una polizza autocarro, il costo del premio assicurativo viene calcolato sulla portata della vettura mentre, in una RCA il calcolo viene fatto sulla cilindrata. Pensiamo all’enorme risparmio che si otterrebbe stipulando una polizza autocarro per le vetture di grossa cilindrata come SUV o pick-up. Tra le differenze tra una polizza auto e una polizza autocarro però non ci sono solo vantaggi ma anche una serie di limitazioni e svantaggi. Vediamo i principali nel paragrafo seguente.
Assicurazione autocarro: gli svantaggi
Finora abbiamo visto solo i vantaggi che comporterebbe stipulare una polizza autocarro per un’autovettura. Vediamo ora l’altra faccia della medaglia e cioè passiamo in rassegna tutte le limitazioni e gli svantaggi di una polizza autocarro stipulata per un’autovettura. Il primo limite riguarda il numero dei sinistri stradali coperti dall’assicurazione in 1 anno. In una RCA il numero degli incidenti coperti dalla polizza è praticamente illimitato. Nel caso di una polizza autocarro, invece, le compagnie di assicurazione pongono un tetto massimo di 2 o 3 incidenti. Superato questo limite, se si vuole avere una copertura assicurativa ulteriore, occorrerà versare delle somme aggiuntive. Anche la classe di merito funziona in modo diverso. Nel caso di una polizza autocarro la classe di merito è collegata al veicolo e non all’intestatario dell’assicurazione. Questo perché i veicoli ad uso commerciale non hanno sempre lo stesso conducente. La conseguenza è che i veicoli assicurati con una polizza autocarro partono sempre dall’ultima classe di merito e ogni anno, nel caso in cui non si verifichino sinistri, si scala di una posizione. Per quanto riguarda la legge Bersani, le polizze autocarro possono beneficiarne solo se intestate a ditte individuali o a un titolare di partita IVA. Non è possibile usufruire della Legge Bersani in caso di veicolo intestato a società.
Assicurare un’autovettura come autocarro: i rischi
Visti gli enormi benefici fiscali previsti dalla polizza autocarro, è normale che molti prendano in considerazione l’idea di assicurare un’autovettura come autocarro. E, se la vettura in questione rispetta i criteri stabiliti dall’Agenzia delle Entrate, nessuno vieta di farlo. Nonostante questo ci sono dei rischi importanti che vanno presi in considerazione. La normativa che regola l’uso improprio dei veicoli è sempre il Codice della Strada. L’art. 82 dal titolo “Destinazione ed uso dei veicoli” al comma 6 e al comma 9 recita:
“6. Previa autorizzazione dell’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L’autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto”
“9. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596.”
Ciò vuol dire che, se durante i controlli da parte della polizia si riscontra che l’autocarro è utilizzato per fini personali e non di lavoro, è possibile avere una multa per violazione del codice della strada indipendentemente dal verificarsi di sinistri oltre alla perdita della copertura assicurativa e il ritiro della carta di circolazione.
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