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Pedone investito: chi paga?
di Redazione ComparaSemplice | 20-08-2019 | News Assicurazioni, News Assicurazioni Auto[""}
Sul tema delle assicurazioni auto i risarcimenti non riguardano soltanto conducenti e passeggeri del veicolo. Anche i pedoni, considerati utenti deboli della strada, ne hanno infatti diritto. A disciplinare il rapporto tra le parti in causa è l’articolo 191 del Codice della Strada “Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni”. Questi comanda una serie di disposizioni da adottare quando si è al volante e stabilisce che chiunque le violi sia “soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 162 a euro 646”. Ma cosa succede, invece, se un pedone viene investito?
Sommario
Pedone investito: come si accertano le responsabilità
La normativa vigente in Italia si uniforma a quella europea e non lascia ampi margini all’interpretazione.
Il pedone investito ha sempre ragione e ha diritto all’intero risarcimento dei danni subiti.
Sul conducente dell’auto, come stabilito da una recente sentenza della Cassazione (la n. 3883/2015) grava infatti la presunzione di colpa che obbliga a pagare qualsiasi danno a chi era a piedi.
Investimento pedone: il concorso di colpa
La presunzione di colpa, ovvero il desumere un fatto non provato facendolo derivare da fatti noti, può tuttavia venire meno a una condizione, quella in cui vengano presentate prove concrete della condotta sbagliata o pericolosa del pedone. Tradotto: chi si trova al volante deve riuscire a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare la collisione. Serve, insomma, la prova provata che certifichi il ruolo del pedone nel causare il sinistro e che, di conseguenza, affranchi chi era alla guida del mezzo da ogni responsabilità.
Come deve comportarsi il pedone dopo l’investimento
Affinché il pedone investito possa ottenere il risarcimento dall’assicurazione auto della controparte, deve compiere alcuni passi obbligatori. A lui spetta l’onere della prova: dovrà pertanto dimostrare il danno subito raccogliendo tutta la documentazione medica relativa ad esso. La portata del danno andrà indicata alla compagnia assicuratrice del conducente in sede di richiesta di risarcimento. A sua volta la compagnia, tenuta per legge a formulare un’offerta entro 90 giorni dalla richiesta, potrà contestarli attraverso un proprio medico legale. Qualora l’offerta venga rifiutata dal richiedente (il pedone), questi dovrà cercare un accordo tramite gli avvocati delle parti. Solo in caso di mancata intesa nei tre mesi successivi, dovrà rivolgersi al giudice di pace o a quello civile.
Infine qualora non si riesca a risalire alla targa del veicolo o il conducente risulti sprovvisto della assicurazione auto obbligatoria per legge, sarà il Fondo di Garanzia Vittime della Strada a riconoscere per intero il danno. Per quanto riguarda l’automobilista, invece, il premio della polizza aumenterà in proporzione al risarcimento da corrispondere (e al danno causato) nei termini stabiliti dalle rispettive compagnie. Per scoprire quella più adatta alle tue esigenze non ti resta che consultare tra le migliori offerte RC Auto presenti sul mercato.
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