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Incidenti stradali: quando il pedone ha torto
di Chiara Durante | 25-08-2016 | Leggi Norme Regole, News Assicurazioni, News Assicurazioni Auto""
Gli incidenti stradali purtroppo sono all’ ordine del giorno ma proprio per questo è bene conoscere il Codice della Strada e soprattutto sfatare qualche luogo comune… Ad esempio, è vero che “il pedone ha sempre ragione”? Oggi ComparaSemplice.it vuole sfatare questo mito e spiegarvi gli obblighi imposti ai pedoni per i quali non sempre sono colpevoli i guidatori.
INCIDENTI STRADALI: GLI OBBLIGHI DEL PEDONE
Il Codice della Strada impone diversi obblighi anche ai pedoni, ovvero alle persone che transitano a piedi e non alla guida di un veicolo, in modo che questi evitino pericoli per sé stessi e per gli altri. È vero, il più delle volte la colpa ricade su chi guida un mezzo ma spesso i guidatori vengono coinvolti in incidenti stradali a causa di pedoni distratti o poco prudenti.
Detto questo, ecco alcune misure preventive imposte dall’art. 190 del Codice della Strada che invitano i pedoni che circolano sulle strade a:
- circolare su marciapiedi, banchine, viali e spazi ad essi predisposti
- se non vi fossero marciapiedi e spazi appositi, circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione, anche al di fuori dei centri abitati
- per attraversare la strada, utilizzare attraversamenti pedonali, sottopassaggi e sovrapassaggi
- nel caso non vi siano attraversamenti o siano più lontani di 100 metri, attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria a evitare situazioni di pericolo per sé o per altri
Queste sono le regole di base imposte ai pedoni per non incorrere in rischi e per evitare di essere un pericolo per chi è alla guida di un veicolo. Tuttavia, esistono altri obblighi imposti ai pedoni al fine di evitare sinistri stradali, anche se è vero che un guidatore deve prestare maggiore attenzione essendo alla guida di un mezzo ben più pericoloso.
INCIDENTI STRADALI: QUANDO HA TORTO IL PEDONE
E se il pedone non rispetta le regole imposte dall’art. 19 del Codice stradale? Bene, se il pedone tiene una condotta anomala e imprevedibile che impedisce al conducente del mezzo di vederlo, la colpa ricade interamente su di lui. Tale responsabilità è ben spiegata dalla terza sezione civile che nella sentenza n. 9242/2016 afferma che:
“quando viene investito un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie ecco che allora l’art. 2054 c.c. comma 1 pone a a carico del conducente del veicolo una presunzione juris tantum di colpa. Per superare tale presunzione spetta al conducente l’onere di provare che il pedone ha tenuto una condotta anomala parandosi imprevedibilmente dinanzi al veicolo che lo ha investito. Per questo motivo il pedone potrà essere ritenuto responsabile in via esclusiva del sinistro ma solamente quando ciò sia stato causato da una sua condotta improvvisa ed imprevedibile”.
A conferma di questa pronuncia giurisprudenziale, è da ricordare l’ordinanza n. 20307/2014 della Cassazione, dove il pedone è stato ritenuto responsabile di aver tagliato la sede stradale in senso diagonale, comparendo all’improvviso davanti all’automobile che lo ha investito.
Se il pedone, quindi, ha un comportamento improvviso o anormale, può essere responsabile di un sinistro stradale; ad esempio, se un pedone attraversa la strada a piedi con il semaforo rosso e il guidatore non ha avuto il tempo o la possibilità di vederlo (magari a causa di asfalto bagnato o traffico intenso). Insomma, gli incidenti stradali non sempre sono causati da chi è alla guida di un veicolo ma anche i pedoni hanno le loro responsabilità e alcuni obblighi da rispettare, come sancisce il Codice della Strada.
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