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Assicurazione Auto e Incidente tra parenti: si viene risarciti dall’assicurazione?
di Redazione ComparaSemplice | 19-08-2021 | News Assicurazioni, News Assicurazioni AutoIncidente tra familiari: come si comporta l'assicurazione? Scoprilo insieme a CompararaSemplice.it
Restare coinvolti in un incidente stradale. Una paura recondita per la maggior parte degli automobilisti, una spiacevole circostanza capitata a molti. Una volta valutate le condizioni fisiche e del veicolo e accertate le responsabilità, facendo affidamento sull’assicurazione responsabilità civile obbligatoria per legge, giunge il momento di ricevere l’indennizzo. A questo punto sarà la compagnia assicuratrice a corrisponderlo, a meno che non si avvalga del diritto di rivalsa che può esercitare in caso di condotta grave del contraente. Cosa accade, però, se l’incidente auto accade tra parenti o familiari? Si ha diritto al risarcimento?
Sommario
Rimborso assicurazione incidente tra familiari: chi è il terzo?
Il caso può apparire remoto, ma non è così irrealizzabile. Prendiamo ad esempio l’ipotesi in cui la madre, facendo manovra, danneggi l’auto del figlio nel vialetto di casa oppure il caso dei “serpentoni” di auto ai matrimoni. In questo caso di incidente stradale tra parenti l’assicurazione auto come si comporta? Secondo quanto stabilito nel Codice delle Assicurazioni (articolo 129, lettera B) in caso di incidente tra parenti fino al terzo grado, l’assicurazione non risarcisce i danni alle cose, pertanto non si ha diritto al rimborso e chiariamo subito i motivi. L’assicurazione auto risarcisce infatti soltanto i terzi e per quanto concerne gli incidenti auto non vengono considerati tali numerosi soggetti. Si tratta delle figure collegate al proprietario dell’auto responsabile dell’incidente, ovvero:
- Il coniuge non legalmente separato
- Gli ascendenti, ovvero genitori e nonni
- I discendenti, ossia i figli (legittimi, naturali oppure adottivi)
Sono inoltre esclusi fratelli, nipoti (i figli dei fratelli), generi, nuore e cognati solo se convivono con il responsabile del sinistro o sono a suo carico. Questo significa che in caso di banale sinistro che coinvolge le auto di due cugini o tra zia e nipote non “a carico” o ancora incidente con cognato o genero non convivente, la Compagnia assicuratrice è tenuta a risarcire i danni materiali del danneggiato come di consueto.
L’articolo 129 specifica infatti che “non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente responsabile; nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado, qualora convivano con l’assicurato o siano a suo carico in quanto costui provvede abitualmente al loro mantenimento”.
Per tutte queste categorie non esistono condizioni che possano ribaltare la situazione. Le compagnie, infatti, non risarciranno mai i danni cagionati dal sinistro né prevedono l’attivazione di clausole che garantiscono l’indennizzo a fronte di una maggiorazione del premio annuo.
Riepilogando, in caso di danni materiali, soprattutto se di entità modesta, causati all’auto di un familiare tra quelli indicati dall’art. 129 comma 2 lettera B del Codice delle Assicurazioni, la compilazione del modulo CAI e la denuncia di sinistro potrebbero risultare superflui, ma è preferibile risolvere la questione privatamente.
Incidente tra parenti e danni fisici
Abbiamo appena visto cosa succede in caso di incidente tra familiari soprattutto per quanto riguarda i danni alle cose. Ma come si comporta l’assicurazione in presenza di danni fisici alle persone? Per quanto riguarda i sinistri che vedono coinvolti i familiari, infatti, la legge distingue, il caso in cui si siano verificati danni fisici da quello in cui ci siano unicamente danni materiali ai mezzi.
La sopra citata norma del Codice delle Assicurazione prevede l’esclusione dei familiari dalla lista dei terzi danneggiati soltanto nei casi di danni materiali ai mezzi. Pertanto, le lesioni fisiche o danni alla persona subiti in un incidente tra parenti dovranno essere sempre risarciti dall’assicurazione. Questo vale anche nel caso in cui al momento del sinistro il familiare sia proprietario del veicolo o sia trasportato a bordo dell’auto condotta dal familiare responsabile dell’incidente.
Proviamo a fare un esempio pratico: ipotizziamo la presenza di marito e moglie su un’autovettura. Durante il viaggio restano coinvolti in un sinistro di cui l’uomo, che è alla guida, è ritenuto responsabile. La vettura è però intestata alla donna: cosa succede? La moglie del conducente, in qualità di terza trasportata, ha diritto a richiedere il risarcimento alla propria compagnia, come stabilito dalla pronuncia n. 19986/16 della Suprema Corte di Cassazione; il marito al contrario non ha diritto ad alcun risarcimento a meno che non sia coperto dalla polizza infortuni del conducente, una delle garanzie accessorie dell’assicurazione.
Incidente mortale e risarcimento ai parenti
Una casistica a parte la merita invece il caso in cui un soggetto trasportato a bordo di un veicolo deceda durante il sinistro stradale. in questo caso, se l’incidente è causato esclusivamente per colpa del familiare conducente, il familiare superstite (il marito o il genitore per esempio) non potrà richiedere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per il decesso della moglie o del figlio, proprio in quanto responsabile civile del sinistro.
Qualora la responsabilità esclusiva del sinistro (o la maggior responsabilità) non sia imputabile al familiare conducente, quest’ultimo avrà diritto a richiedere il risarcimento sia del danno da perdita del rapporto parentale, sia dell’eventuale danno riflesso (in caso di gravi lesioni del congiunto trasportato). Naturalmente nella casistica appena vista, gli eventuali figli della madre trasportata avranno comunque il diritto di richiedere tutti i danni derivanti dal decesso o dalle gravi lesioni riportate dalla loro congiunta, anche nel caso in cui il conducente familiare (marito della trasportata) sia riconosciuto come esclusivo responsabile del sinistro.
A questo punto non resta che fornire due consigli: fare attenzione quando si manovra un veicolo nei pressi di quello di un congiunto e, soprattutto, verificare tutte le condizioni generali dei contratti RC Auto. Per farlo in tutta comodità affidati a noi. Su ComparaSemplice.it puoi infatti valutare le migliori offerte assicurazioni online e trovare quella più giusta per te.
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