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Inabilità temporanea. Definizione, risarcimento e calcolo della diaria
di Erika | 18-04-2017 | Leggi Norme Regole, News Assicurazioni[""]
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87.06 €/MESEL’inabilità temporanea è, per definizione, una forma di infortunio per la quale è previsto un risarcimento da parte delle compagnie assicurative. Per essa è previsto, nel caso in cui il soggetto sia un lavoratore dipendente, l’indennizzo di malattia da parte dell’INPS. Si tratta di un danno fisico la cui caratteristica principale è proprio la transitorietà.
L’inabilità temporanea è tutelata sia dalle assicurazioni su infortunio e malattia che dalle polizze di responsabilità civile, che coprono i danni recati a terzi. Quindi nel caso in cui, ad esempio, con l’automobile coperta dall’assicurazione obbligatoria RCA si provochi l’inabilità temporanea a una terza persona, l’assicurazione risarcirà l’infortunato come se questa persona fosse coperta da una polizza contro gli infortuni.
L’inabilità temporanea coincide, in sostanza, con il periodo necessario a riprendersi dalla malattia o dall’incidente che l’hanno causata.
Trattandosi di un periodo di tempo in cui l’individuo è impossibilitato a svolgere le proprie normali attività di vita quotidiana, l’inabilità temporanea prevede l’erogazione – da parte dell’assicurazione – di un indennizzo che viene percepito dall’infortunato nella forma di diaria.
Vediamo insieme nel dettaglio quali tipologie di inabilità temporanea esistono e come si calcola la diaria.
Sommario
Inabilità temporanea. Definizione
L’inabilità è la perdita della capacità di svolgere le normali attività di vita quotidiana. Si parla di inabilità temporanea quando questa impossibilità si protrae per un periodo di tempo limitato. Si parla invece di inabilità permanente quando la capacità di svolgere le normali attività di vita quotidiana si estende a tutta la vita. In relazione al pregiudizio della capacità di svolgere le normali attività di vita quotidiana, l’inabilità temporanea viene distinta tra assoluta (detta anche inabilità temporanea totale) o parziale.
1. L’inabilità temporanea assoluta o totale – conosciuta anche con l’acronimo I.T.A. – si verifica quando sussiste un’impossibilità fisica che impedisce alla persona di svolgere le normali attività di vita quotidiana in maniera assoluta, cioè nemmeno in minima parte. Il lavoratore è, in questo caso, inabile al 100%.
2. L’inabilità temporanea parziale si verifica quando sussiste un’impossibilità fisica che permette alla persona di svolgere le normali attività di vita quotidiana in maniera appunto parziale. In questo caso si distingue tra:
- Inabilità temporanea parziale – conosciuta anche con l’acronimo I.T.P. – si verifica quando la persona è inabile al 50% e quindi ha una possibilità limitata di svolgere le normali attività di vita quotidiana;
- Inabilità temporanea minima – conosciuta anche con l’acronimo I.T.M. – si verifica quando la persona ha la possibilità di svolgere le normali attività di vita quotidiana in maniera quasi totale, è cioè inabile al 25/30%.
L’inabilità temporanea ha dunque tre caratteristiche fondamentali:
una natura limitata nel tempo;
una distinzione fra incapacità totale ed incapacità parziale;
il collegamento all’incapacità di svolgere le normali attività di vita quotidiana. Pertanto questa garanzia si estende anche a chi non lavora, come ad esempio uno studente, una casalinga, un pensionato o un lavoratore autonomo. Infatti il danno biologico che provoca l’inabilità temporanea è definito dalla legge come “la lesione all’integrità psicofisica della persona […] risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.” (Art. 5 della Legge 5 Marzo 2001, n° 57).
Inabilità temporanea. Cosa dice la legge sul risarcimento
Trattandosi di un danno biologico limitato nel tempo, il risarcimento per l’inabilità temporanea causata da un incidente, viene calcolato su base diaria. L’importo finale del risarcimento dipenderà dal numero dei giorni previsti per la guarigione, secondo un calcolo stabilito dalla legge.
Secondo l’art. 139 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 – Codice delle Assicurazioni Private – comma 5: “Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle Attivita’ Produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT”.
A partire da aprile 2016, in seguito all’aggiornamento avvenuto con il Decreto Ministeriale del 19 luglio 2016, gli importi relativi all’inabilità temporanea sono stati stabiliti in 46,10€ per ogni giorno di inabilità assoluta.
Inabilità temporanea. Calcolo della diaria
Secondo quanto previsto dalla legge, per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta – quindi al 100% – il risarcimento è pari a 46,10€ , mentre per ogni giorno di inabilità temporanea parziale il risarcimento è uguale alla percentuale dell’inabilità. Anche in questo caso è la legge che interviene sostenendo – art. 139 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 – Codice delle Assicurazioni Private – comma 1: “in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno”.
Facciamo alcuni esempi.
Una percentuale di inabilità temporanea parziale del 50% darà diritto all’infortunato ad un risarcimento diario pari al 50% di 46,10€ (46,10 diviso 100 per 50 = 23,05€).
Una percentuale di inabilità temporanea parziale del 75% darà diritto all’infortunato ad un risarcimento diario pari al 75% di 46,10€ (46,10 diviso 100 per 75 = 34,57€).
Una percentuale di inabilità temporanea parziale minima del 25% darà diritto all’infortunato ad un risarcimento diario pari al 25% di 46,10€ (46,10 diviso 100 per 25 = 11,52€).
Inabilità temporanea. Attenzione alle condizioni di indennizzo
Non tutte le assicurazioni offrono le stesse condizioni di indennizzo. Per questo motivo occorre sempre fare molta attenzione ai termini e alle condizioni generali della polizza prima di sottoscrivere un contratto. Una delle problematiche più frequenti riguarda, ad esempio, i tempi entro cui l’assicurato deve inviare la denuncia del sinistro e la relativa richiesta di risarcimento. Secondo l’art. 1913 del Codice Civile, “l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza”.
Per quanto riguarda l’inabilità temporanea, tutte le assicurazioni prevedono una franchigia. La franchigia corrisponde a quella parte di danno che resta a carico dell’assicurato ed è uno degli elementi più importanti a cui fare attenzione quando si sta per stipulare una polizza. La franchigia esprime, in sostanza, un valore al di sotto del quale l’assicurazione non paga nessun risarcimento. Facciamo un esempio.
Un assicurato ha la clausola sul suo contratto assicurativo di una franchigia di 10 giorni, ma la sua inabilità temporanea ne prevede 15. Il risarcimento verrà calcolato sottraendo dalla durata dell’inabilità temporanea la franchigia. Il risultato in questo caso sarà l’erogazione di un indennizzo pari a 5 giorni di inabilità temporanea. Nel caso in cui il periodo di inabilità è uguale o inferiore a 10 giorni, l’infortunato non avrà diritto a nessun tipo di rimborso.
Infine, occorre fare attenzione alle garanzie di rimborso delle spese sanitarie come i costi relativi al ricovero o alla riabilitazione, la fisioterapia, l’acquisto di medicine o il noleggio di stampelle o di sedie a rotelle. Alcune polizze prevedono un rimborso totale di tali spese, altre un rimborso solo parziale.
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