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Denuncia sinistro stradale: 4 cose che devi sapere
di Erika | 27-01-2020 | News Assicurazioni, News Assicurazioni Auto[""}
La denuncia di un sinistro stradale è uno dei passaggi più importanti nella procedura di risarcimento. Senza la presentazione della denuncia, infatti, l’assicurato non solo rischia di vedersi ridotto l’importo dell’indennità di rimborso ma anche, in alcuni casi, di perdere del tutto il diritto al risarcimento. Per questo motivo, chi si trova coinvolto in un incidente stradale, deve fare molta attenzione a seguire con cura tutti i passaggi stabiliti dalla legge e dal contratto con la compagnia di assicurazione. Scopriamo insieme, nella guida che segue, quali sono le 4 cose più importanti da sapere sulla denuncia di sinistro stradale e come comportarsi per ricevere un giusto risarcimento.
Sommario
1. Denuncia sinistro stradale: le tempistiche previste dalla legge
La prima e più importante cosa da sapere è che la denuncia del sinistro stradale alla propria compagnia di assicurazione va fatta entro 3 giorni dal verificarsi dell’incidente. A stabilirlo è proprio la legge, per la precisione l’art. 1913 del Codice Civile italiano:
“L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza”.
Cosa succede se si invia la denuncia di sinistro dopo tre giorni? Nonostante la normativa sia abbastanza chiara su questo punto, la violazione del termine dei 3 giorni non comporta automaticamente la perdita del diritto al risarcimento. La compagnia di assicurazione, infatti, dovrà in tal caso valutare le ragioni per le quali l’assicurato non ha inviato la denuncia di sinistro entro i 3 giorni. Se il ritardo, ad esempio, è dovuto al fatto che l’assicurato si trova in ospedale, allora il diritto al risarcimento resta valido. Nel caso in cui, invece, la mancata denuncia sia dolosa, ossia nasconda l’intenzione di truffare la compagnia di assicurazione, allora l’assicurato perderà il diritto al risarcimento.
2. Termini per il risarcimento del danno in caso di denuncia incidente stradale
La seconda cosa importante da sapere, riguarda i termini entro i quali la compagnia di assicurazione è tenuta a risarcire il danneggiato. Anche in questo caso è sempre la legge a indicarci la strada. Stiamo parlando dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni intitolata “Procedura di Rimborso”.
“Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l’indicazione del […] luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entitàdel danno. […] Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro”.
Secondo la normativa, la compagnia di assicurazione, dopo aver proceduto alla perizia assicurativa, è obbligata a formulare un’offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione da parte del perito nel caso in cui sussistano i soli danni alle cose. Il termine sale a 90 giorni se si tratta invece di danni alle persone, mentre si riduce a 30 giorni se i conducenti delle due vetture coinvolte nell’incidente firmano entrambi il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, il cosiddetto Modulo Blu. Una volta formulata l’offerta di risarcimento, che l’assicurato può anche rifiutare, la compagnia di assicurazione è tenuta a procedere al rimborso entro 15 giorni. Tuttavia, nel caso in cui la documentazione relativa alla denuncia di sinistro stradale non sia completa, la compagnia di assicurazione ha il diritto di chiedere all’assicurato degli accertamenti aggiuntivi tramite la richiesta di ulteriori documenti o di documenti mancanti.
3. Il risarcimento diretto nella denuncia di sinistro
Altra cosa molto importante da sapere è che, nel caso in cui il sinistro coinvolga solo due veicoli e la responsabilità dell’incidente non è tua o solo in parte, puoi chiedere il risarcimento diretto. Al contrario della procedura di risarcimento ordinario, il risarcimento diretto viene effettuato dalla compagnia di assicurazione del conducente che appunto non è responsabile dell’incidente stradale. La compagnia, in seguito alla presentazione della denuncia e della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata alla liquidazione del danno. Una volta accettata l’offerta, l’assicurazione provvede quindi al pagamento della somma entro 15 giorni e l’assicurato danneggiato dovrà rilasciare una liberatoria che consenta il regolamento di conti tra le due imprese di assicurazione. Il risarcimento diretto può essere richiesto solo se nell’incidente stradale sono rimaste coinvolte due vetture entrambe immatricolate e assicurate in Italia; se i danni causati alle persone sono di lieve entità; se non si è responsabili dell’incidente. Il risarcimento diretto non si applica, invece, in caso di danni fisici subiti dai passanti.
4. Cosa fare se l’offerta di risarcimento non ti soddisfa: la conciliazione paritetica
L’ultima cosa importante da sapere è che l’assicurato può rifiutare l’offerta di risarcimento se non la ritiene in linea con il valore reale del danno subito. Inoltre, nel caso in cui la richiesta di risarcimento non superi le 15mila euro, l’assicurato può contestare l’offerta in maniera del tutto gratuita attivando la cosiddetta conciliazione paritetica. Si tratta di una procedura a cui può accedere: chiunque abbia presentato una richiesta di risarcimento e non abbia ricevuto nessuna risposta da parte della compagnia di assicurazione; tutti gli assicurati che si sono visti negare il risarcimento danni; chi non ha accettato l’offerta di indennizzo proposta dall’assicurazione. Gli unici due requisiti per accedere alla conciliazione paritetica sono il valore del danno subito, che, come abbiamo visto, non deve superare le 15mila euro e l’attivazione della procedura attraverso una delle associazioni di consumatori che fanno parte dell’accordo con l’ANIA. Come abbiamo anticipato, la procedura di conciliazione non comporta costi aggiuntivi per l’assicurato, fatta eccezione per l’eventuale iscrizione presso l’associazione dei consumatori scelta. La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni. Nel caso di esito negativo della pratica, si redige un verbale di mancato accordo e sarà poi l’assicurato a decidere se accettare l’offerta di risarcimento formulata dall’assicurazione oppure procedere per vie legali.
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