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Danno da fermo tecnico: come si calcola, prova e risarcimento
di Redazione ComparaSemplice | 02-08-2019 | News Assicurazioni, News Assicurazioni Auto[""}
Restare coinvolti in un incidente stradale è l’incubo di qualsiasi automobilista. Anche se si è tra i più fortunati, e non si va incontro a lesioni fisiche, gli inconvenienti sono sempre dietro l’angolo. Con buona pace del tempo a disposizione. Impantanati tra verbali, referti, assicurazioni e incartamenti di vario genere, può capitare di dover fare a meno del bene più prezioso: l’automobile. Non sono infatti rari i casi in cui il nostro mezzo non sia immediatamente utilizzabile dopo un sinistro. Se nella migliore delle ipotesi ci si può salvare in corner con un’auto sostitutiva, non bisogna dimenticare i problemi connessi. Tra questi rientra il danno da fermo tecnico. Vi spieghiamo in breve di cosa si tratta.
Cos’è il danno da fermo tecnico
Per danno da fermo tecnico si intende il pregiudizio economico subito dal proprietario del veicolo danneggiato derivante dall’impossibilità di utilizzarlo per il lasso di tempo necessario alla sua riparazione, a causa di un illecito altrui. Volendo tradurre in maniera ancora più elementare il concetto, possiamo considerarlo il danno derivante dalla mancata possibilità di utilizzare la macchina a causa di un incidente nel quale si è parte lesa. Anche durante la sosta forzata, infatti, il veicolo è soggetto a costi di gestione che il proprietario deve sostenere. Tra questi si possono annoverare.
- Tassa di circolazione
- Premio assicurativo
- Rate per l’acquisto del veicolo
A contribuire alla determinazione dell’entità del danno concorrono altri fattori quali il noleggio di un veicolo sostitutivo (se non previsto dalla polizza RC Auto), l’uso di mezzi pubblici o di un taxi, i costi di deposito.
Quantificazione del danno
I fattori da raggruppare per calcolare il danno da fermo tecnico sono i seguenti.
- Costo giornaliero: tiene in considerazione la giornata lavorativa del proprietario (attività e posto in cui vive), cilindrata, potenza, modello e classe del veicolo incidentato
- Giorni: vengono calcolati sulle 8 ore lavorative e non sulle 24 della giornata
- Ore in cui il veicolo è soggetto alla riparazione
- Eventuale costo di noleggio di un veicolo simile
La prova del danno
Come recentemente ricordato dalla Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 13718/2017, chi invoca il risarcimento è sempre tenuto a provare il danno subito. Questo deve essere allegato e dimostrato e la prova non può avere come oggetto la mera indisponibilità del veicolo. Si deve, in concreto, dimostrare la spesa sostenuta per ottenere un mezzo sostitutivo (danno emergente) o, in alternativa, dimostrare la perdita economica derivante dalla rinuncia forzata al mezzo (lucro cessante).
Per limitare il contraccolpo derivante da un sinistro, ti consigliamo di affidarti a polizze RC Auto che includano la possibilità di disporre dell’auto sostitutiva. Sul nostro sito potrai consultare le proposte delle compagnie che offrono questa soluzione e valutare quella più congeniale a te. Potrai decidere in tutta tranquillità: il preventivo gratuito resterà infatti valido per ben 60 giorni.
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