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Auto danneggiata in sosta: ecco le 3 cose da fare subito
di Erika | 13-09-2018 | News Assicurazioni, News Assicurazioni Auto[...]
Trovare la propria auto danneggiata in sosta è forse uno dei peggiori incubi per qualsiasi automobilista. La probabilità di uscire di casa al mattino e vedere la carrozzeria del proprio veicolo rigata o ammaccata da qualche vandalo oppure da un’altra automobile è in genere molto alta, soprattutto se si vive in una grande città e non si ha a disposizione un box auto o un garage. Come ci si deve comportare quindi nel caso in cui ci si ritrovi con l’auto danneggiata mentre questa era in sosta? L’assicurazione obbligatoria per legge RCA è tenuta al risarcimento oppure no? Si sa che le assicurazioni prevedono una serie di garanzie accessorie che coprono i danni al veicolo in casi particolari come furto, incendio, atti vandalici. Cosa succede però a coloro che non hanno aderito a nessuna di queste polizze facoltative? Cosa copre l’assicurazione di base RCA in caso di auto danneggiata in sosta? Scopriamolo insieme.
Sommario
Auto danneggiata in sosta: cosa copre la RCA?
I danni alla propria auto mentre questa è parcheggiata rientrano in una situazione particolare nell’ambito delle assicurazioni auto. Secondo l’art. 1 della legge 990/1969 “i veicoli a motore […] non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate se non siano coperti […] dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile. L’assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto”. Mentre l’art. 18 della stessa legge recita: “Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione. Per l’intero massimale di polizza l’assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno”. Quindi, stando a quanto riportato dagli art. 1 e 18 della legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la polizza RCA copre i danni nei seguenti casi:
- quando il sinistro avviene durante la circolazione del veicolo;
- quando l’incidente si verifica durante la sosta dell’auto in un’area pubblica o in un’area equiparata a una superficie pubblica;
- quando i veicoli coinvolti sono ciclomotori per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione.
L’assicurazione non copre i danni quando l’incidente avviene in un parcheggio privato che non permette l’accesso a veicoli esterni e quando a provocare il sinistro sono ignoti. Cosa significa questo? Significa che se ci ritroviamo con l’auto danneggiata in sosta e non sappiamo chi sia l’autore del danno, se siamo in possesso di un’assicurazione auto facoltativa per atti vandalici, allora potremo chiedere alla nostra compagnia assicuratrice un risarcimento dei danni subiti. In caso contrario, dovremo riparare la carrozzeria dell’auto a nostre spese.
Auto danneggiata in sosta ad opera di ignoti: cosa fare
Nel caso in cui troviate l’auto danneggiata in sosta, la prima cosa da fare è recarvi immediatamente presso la stazione di Polizia o quella dei Carabinieri più vicina e sporgere una denuncia contro ignoti. Nonostante non si conoscano gli autori del sinistro o dell’atto vandalico, la denuncia contro ignoti va fatta sempre se si vuole ottenere il risarcimento da parte dell’assicurazione. Anche se la denuncia può essere fatta entro 3 mesi dal giorno dell’incidente, il nostro consiglio è quello di farla subito in modo da accelerare i tempi per la ricezione del risarcimento da parte della compagnia assicuratrice. Nella denuncia dovrete rilasciare i vostri dati personali, quelli relativi al vostro veicolo e una descrizione il più dettagliata possibile dell’accaduto e dei danni riscontrati sul veicolo. La seconda cosa da fare subito è verificare che la vostra RC Auto includa la garanzia accessoria contro i danni vandalici. Solo in tal caso, infatti, l’assicurazione sarà obbligata a risarcirvi. La terza cosa da fare sarà inviare la richiesta di risarcimento alla propria assicurazione allegando la copia della denuncia fatta accompagnata possibilmente da foto che attestino i danni. L’agenzia presso la quale avete sottoscritto la polizza auto procederà quindi al risarcimento del danno solo se avrete sottoscritto un’assicurazione per atti vandalici e dopo aver inviato un proprio perito per verificare e stabilire l’entità del danno.
Auto danneggiata in sosta: come funziona il risarcimento?
Dunque, come abbiamo spiegato, se avete stipulato una polizza contro atti vandalici basterà invierà la richiesta di risarcimento insieme alla denuncia contro ignoti alla propria assicurazione e questa procederà a coprire i costi dei danni al vostro veicolo. Ma attenzione perché la compagnia assicuratrice è tenuta a rimborsare il cliente soltanto nel caso in cui il danno riguardi la carrozzeria dell’automobile. Se avete trovato il veicolo con il parabrezza o i finestrini rotti, questi verranno risarciti solo se avete stipulato una polizza cristalli. Lo stesso discorso vale nel caso in cui i danni all’auto in sosta siano stati causati da un tamponamento con un altro veicolo: in tal caso avrete bisogno infatti di una polizza kasko per poter ottenere un risarcimento da parte dell’assicurazione. E per quanto riguarda la somma che verrà risarcita? Come sapete, ogni compagnia assicuratrice stabilisce un massimale, ossia una cifra massima entro la quale il danno verrà risarcito. Dal 2012 il decreto legislativo 198/2007 ha fissato un massimale minimo garantito che corrisponde a 6,070€ per i danni alle persone e a 1,220€ per i danni alle cose. Se il danno supera queste somme l’assicurato dovrà pagare di tasca propria.
Auto danneggiata in un parcheggio privato a pagamento
Avete parcheggiato la vostra auto in un’area privata ad uso pubblico e questa è un parcheggio a pagamento e custodito? In tal caso, tra l’azienda proprietaria del parcheggio e l’automobilista si instaura un contratto regolato dal Codice Civile il cui art. 1766 recita: “Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura”. In caso di danni all’auto in sosta, ma anche in caso di furto, è l’azienda proprietaria del parcheggio a dover rimborsare l’automobilista per i danni avvenuti durante la custodia.
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