Incidente in parcheggio privato e assicurazione: cosa fare?

di | 19-08-2024 | News Assicurazioni

Cosa accade in caso di incidente in un parcheggio privato o in spazi come giardini o parcheggi condominiali? La RC auto copre questa tipologia di danno? Scopriamolo insieme

Incidente in parcheggio privato e assicurazione: cosa fare?
Confronta

I danni provocati da un incidente in parcheggio privato spesso si limitano a una semplice ammaccatura sul parafango, a uno specchietto retrovisore rotto o a una strisciata su una fiancata dell’auto. Tuttavia, qualunque sia l’entità del danno, il dilemma resta sempre lo stesso: per un incidente in parcheggio privato risponde l’assicurazione o no? Il dubbio è più che lecito dal momento che, trattandosi di un sinistro avvenuto in un’area privata, non è scontato che la polizza rc auto copra i danni. Avete appena avuto un incidente in parcheggio privato e non sapete cosa fare e a chi rivolgervi? Leggete la nostra guida per scoprire come comportarvi in caso di sinistro in parcheggio privato.

Sommario

Incidente in parcheggio privato: cosa dice la normativa

Cerchiamo prima di tutto di far chiarezza sulle normative italiane che si applicano in questi casi: la normativa distingue tra aree private, ad esempio il giardino condominiale, e aree con condizioni di traffico paragonabili a strade pubbliche. Nel primo caso si tratta di aree nelle quali non è consentito l’accesso al pubblico, dove le compagnie assicurative non sono tenute a garantire la copertura assicurativa e per questo motivo in caso di sinistro, saranno i soggetti a risarcire i danni causati. Nel caso di parcheggi in cui è consentito l’accesso al pubblico la situazione è diversa e vediamo brevemente cosa dice la legge a proposito di assicurazioni auto e di diritto al risarcimento.

La normativa di riferimento è la Legge 990/1969 la quale, all’art.1 titolato “Veicoli con obbligo di assicurazione”, recita: “I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile. L’assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto”.

Mentre l’art. 18 della stessa legge dal titolo “Azione diretta del danneggiato” riporta: “Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione. Per l’intero massimale di polizza l’assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.

Dunque, stando a quanto riportato nell’art. 1 della normativa, l’assicurazione copre i danni soltanto nel caso in cui i veicoli coinvolti nell’incidente si trovino su “strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate” e, secondo l’art. 18, soltanto nel caso in cui i veicoli coinvolti siano macchine per le quali è previsto l’obbligo di assicurazione. Questo significa dunque che nel caso di parcheggi delle zone antistanti i garage, di zone nelle quali si effettuano operazioni di carico e scarico merci, ma anche parcheggi privati o di supermercati (con accesso libero o anche regolamentato da sbarre) si appica quando previsto dal Codice Civile all’articolo 2053, in quanto spazi il cui accesso è aperto a un numero indistinto di persone.

Il discorso è più complesso nel caso in cui l’incidente avviene in aree private: per la normativa europea il danno è riferito a “ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale“,  pertanto l’assicurazione copre il danno provocato dall’uso del veicolo, a prescindere dal contesto della circolazione stradale. E nel caso italiano?

Incidente in parcheggio privato: la polizza RCA copre i danni?

E quindi, in caso di incidente in parcheggio privato, l’assicurazione copre i danni? Stando a quanto stabilito dalla normativa, per rispondere a questa domanda bisogna fare una distinzione tra parcheggio privato e area privata.

Il parcheggio privato, come ad esempio quello di un grande supermercato o di un aeroporto, permette l’accesso alle automobili mentre un’area privata no. Di conseguenza, visto che l’art. 1 della legge 990/1969 sostiene che la polizza RCA copre i danni anche nel caso in cui il sinistro avviene in un’area privata che però può essere equiparata a una strada pubblica, la risposta alla vostra domanda è si. La polizza auto risarcirà sempre il danno in caso di incidente in parcheggio privato se questo consente l’accesso ad auto esterne.

Cosa succede invece quando l’incidente avviene in un parcheggio privato che non permette l’accesso al pubblico? Stando a quanto appena letto sembrerebbe in questo caso che chi ha provocato il danno dovrà procedere al risarcimento dello stesso di tasca propria. In passato in effetti la maggior parte delle assicurazioni RCA prevedeva una clausola non obbligatoria per la copertura dei danni anche alle aree private non aperte al pubblico. A seguito della riforma di legge sulle polizze private, è stato però stabilito che i veicoli a motore anche quando fermi in aree private (benché chiuse al traffico) devono comunque essere muniti di copertura assicurativa. Questo significa che se la macchina si trova in un cortile condominiale, seppur delimitato da una sbarra, deve comunque essere in regola con la rc auto e quindi in caso di incidente, la compagnia assicuratrice è tenuta a risarcire il danno (sia fisico a persone che al veicolo) al conducente non responsabile. Il danneggiato potrà pertanto avvalersi della procedura di indennizzo diretto e sarà tenuto a dimostrare la dinamica del sinistro, anche attraverso foto o testimoni. Qualora il responsabile non fosse assicurato, il danno viene coperto dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Come stabilire chi ha ragione e chi ha torto in un parcheggio privato?

Secondo la Cassazione, anche in assenza di specifica segnaletica stradale i conducenti devono sempre rispettare le regole del Codice della Strada, in particolare:

  • dare la precedenza a chi viene da destra o ai pedoni che attraversano la strada
  • guidare con prudenza
  • guardare la sede stradale con scrupolo e attenzione prima di uscire da un parcheggio

In assenza di prove che possano stabilire con esattezza la responsabilità di uno dei due conducenti, viene applicata la cosiddetta “presunzione di responsabilità al 50%”, ovvero il concorso di colpa imposto dall’articolo 2054 del Codice civile.

Entro quanto tempo fare la denuncia di sinistro?

La denuncia di sinistro deve essere fatta entro 3 giorni, ma la violazione di tale termine non comporta la perdita del risarcimento (fatta eccezione dei casi di condotta dolosa del conducente rivolta a danneggiare la compagnia). Se le parti sono d’accordo sulla dinamica possono redigere il CID; in caso contrario ciascun assicurato procederà alla denuncia alla propria compagnia riportando la versione dei fatti a suo parere più corretta.

Questo è molto importante in quanto influisce sui tempi di risarcimento, che in presenza di CID sono molto più rapidi (30 giorni per il danno al veicolo, 45 per eventuali danni fisici).

Incidente nel parcheggio del supermercato o un centro commerciale

In caso di incidente all’interno di un parcheggio di un centro commerciale o di un supermercato determinare chi è responsabile può essere complesso: in generale, la colpa viene assegnata sulla base del rischio di manovra commesso o del non rispetto delle classiche regole del traffico. Per fare degli esempi:

  • Tamponamento: Il veicolo che tampona è ritenuto responsabile, a meno che non ci siano circostanze particolari che provino il contrario
  • Collisione durante la retromarcia: in caso di entrambi i veicoli in retromarcia, la responsabilità potrebbe essere condivisa
  • Urto contro veicolo parcheggiato: Il conducente in movimento è responsabile. Attenzione però al caso in cui il veicolo parcheggiato si trovi fuori dalle strisce o in divieto di sosta o fermata
  • Collisione laterale: La colpa è in generale attribuita al veicolo che cambia corsia o non dà la precedenza.

Incidente in parcheggio privato: cosa fare in caso di danni anonimi?

Una volta chiarito cosa fare nel caso di incidenti in un parcheggio privato, resta un’ultima domanda: cosa succede se troviamo la nostra auto danneggiata nel parcheggio ma non sappiamo chi sia il responsabile? In tal caso, a meno che non abbiate sottoscritto una polizza auto che vi garantisca la copertura contro Atti Vandalici, sarà molto difficile che l’assicurazione risarcisca il danno.

Se la vostra assicurazione include la garanzia contro gli Atti Vandalici, la prima cosa è recarsi presso una stazione della polizia e sporgere una denuncia contro ignoti entro 3 mesi dal giorno in cui subite il danno. Successivamente allegate il documento della denuncia alla domanda di rimborso e inviate il tutto alla vostra compagnia assicuratrice. A questo punto l’assicurazione manderà un perito per verificare e stabilire l’entità dei danni causati alla vostra automobile e, se i danni subiti rientreranno tra quelli coperti dalla vostra polizza, l’assicurazione procederà al risarcimento danni. Attenzione però perché la garanzia contro Atti Vandalici copre solo i danni provocati alla carrozzeria dell’automobile mentre per il risarcimento al parabrezza o ai finestrini occorrerà un altro tipo di assicurazione, ossia la Polizza Cristalli. Se avete sottoscritto solo la polizza RCA obbligatoria neanche il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada potrà aiutarvi. Quest’ultimo interviene infatti solo per risarcire i danni alle persone o quelli alle cose il cui valore supera le 500€ se l’incidente ha causato anche gravi lesioni alla persona.

Cosa fare in caso di incidente in parcheggio privato?

Nel caso in cui vi troviate nella situazione di un sinistro in parcheggio privato è fondamentale seguire questi passaggi:

  • Scattare foto per documentare i danni e la dinamica dell’incidente
  • Scambiare i dati con il conducente dell’altro veicolo: Ottenere i dati di contatto e assicurativi dell’altro conducente, meglio se riuscire a compilare il CID
  • Chiamare la polizia: nel caso la situazione sia grave può essere necessario il supporto della polizia, che dovrò verificare la situazione. Per questo nei limiti del possibile preferibile non muovere i mezzi a meno che non siano di totale intralcio

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