Manutenzione Impianto di riscaldamento
Cosa c’è da sapere sulla manutenzione del riscaldamento
Il consumatore di energia e gas, quando sottoscrive un’offerta ha come obiettivo quello di ottenere una fornitura adatta ai propri bisogni di consumo, e che non sia troppo onerosa. La scelta della tariffa giusta è, quindi, fondamentale per gli utenti ed è sicuramente una scelta che non va presa a cuor leggero. Esistono però, anche diversi accorgimenti per poter risparmiare sulle bollette, che insieme, permettono di raggiungere tale scopo. Ad esempio una manutenzione periodica e corretta degli impianti di riscaldamento consente la riduzione dei consumi e, quindi, della spesa energetica per farli funzionare.
Tra l’altro in Italia provvedere alla manutenzione dei propri impianti di riscaldamento ma anche di raffreddamento, è un'azione obbligatoria per legge dal 2013, e la normativa è in continua evoluzione per restare al passo delle direttive dell’Unione Europea e alla disponibilità di tecnologi sempre più efficiente.
Vediamo insieme cosa dice la Legge, e come eseguire una corretta manutenzione degli impianti di riscaldamento.
Cosa dice la legge
Per il funzionamento degli impianti di riscaldamento, di raffrescamento e per la produzione di acqua calda, un utente medio consuma circa l’80% dell’energia in un anno. Si tratta di un dato impressionante che ci fa capire, come occuparsi di questi impianti sia davvero importante. Infatti, una corretta regolazione e manutenzione consentono di ridurre tale percentuale e non solo, permette:
- di garantire una maggiore sicurezza per gli utenti
- di ridurre i consumi energetici
- di tutelare la salute degli utenti
- ottenere un buon risparmio economico
- Proteggere l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni e quindi ridurre l’inquinamento
Proprio per l’importanza di queste operazioni e per far si che vengano compiute da tutti, è stata emanata, ormai da qualche tempo, una normativa che ha lo scopo di regolare l’esercizio, il controllo e la manutenzione degli impianti termici.
Gli ultimi aggiornamenti sono due e riguardano tutti i cittadini e gli addetti ai lavori:
- P.R. aprile 2013, n.74- in vigore dal 12 luglio 2013: “Il presente decreto definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione…”
- D.M. 10 febbraio 2014: “A partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici sono muniti di un "libretto di impianto per la climatizzazione...”.
Rispettare la normativa è un obbligo di legge e per chi non la rispetta sono previste sanzioni.
Cos’è un impianto termico?
Dopo l’emanazione della legge, si sono verificati diversi dubbi tra gli utenti su cosa considerare effettivamente un impianto termico. Dunque, per non rischiare di non ottemperare alla legge è bene capire di cosa parla la legge e cosa si intende per impianto termico.
L’impianto termico è un sistema che serve a riscaldare o raffrescare gli ambienti (Legge 90/2013). Sono considerati impianti termici:
- Tutti gli impianti per il solo riscaldamento degli ambienti, per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, o per la sola produzione di acqua calda se al servizio di più utenze. Quindi tutti gli impianti dotati di generatori di calore che si alimentano gas, a gasolio, a biomassa, a energia elettrica.
- Tutti gli impianti per il raffrescamento estivo.
Nella tabella potete trovare gli impianti considerati termici per i quali è obbligatoria la manutenzione, e gli impianti che non sono considerati dalla legge:
Impianti termici (secondo la legge)
- Caldaie, condizionatori e pompe di calore
- Stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato a energia radiante solo quando la somma della potenza del focolare è maggiore o uguale a 5kW
- Impianti per la produzione di acqua calda per una pluralità di utenze o comunque non destinate a servire singole unità immobiliari
- Impianti per il teleriscaldamento
Impianti non termici (secondo la legge)
- Scaldabagni
- Apparecchi mobili per il riscaldamento o raffrescamento
- Sistemi per la produzione di acqua calda al servizio di una sola unità immobiliare
- Condizionatori da finestra
Chi è il responsabile dell’impianto?
La legislazione prevede che ad occuparsi del controllo e della manutenzione dell’impianto termico, e quindi il soggetto che deve rispettare le disposizioni della legge in materia di efficienza energetica, è il responsabile dell’impianto termico. In genere tale responsabile è il proprietario dell’impianto, tuttavia esistono diverse situazioni particolari come:
- Nel caso di abitazioni date in locazione, il responsabile è l’inquilino
- Per gli impianti centralizzati, il responsabile è l’amministratore del condominio
- Per gli edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, il responsabile è il proprietario o l’amministratore delegato
Queste figure possono a loro vota, nominare un delegato che deve possedere dei requisiti stabiliti dal Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.37. In genere si tratta di un tecnico di una ditta specializzata all’installazione e alla manutenzione degli impianti termici.
Cos’è il libretto di impianto?
Il libretto d’impianto è il documento di riconoscimento di ogni impianto termico. Al suo interno sono descritte le caratteristiche tecniche e, nel tempo, sono registrate le eventuali modifiche, sostituzioni di componenti e tutti gli interventi di controllo effettuati. Nel Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014 è stato pubblicato un nuovo modello di libretto di impianto che sostituisce sia il vecchio libretto riguardante i piccoli impianti monofamiliari (inferiori a 35 kW) che quello riguardante gli impianti più grandi (superiori a 35 kW).
La legge obbliga le regioni italiane a dotarsi di un catasto degli impianti per la gestione telematica del libretto. Il manutentore è tenuto a trasmettere i dati dell'impianto al catasto regionale cosicché ogni regione ha un mappatura degli impianti presenti sul territorio sempre aggiornata.
Controllo e Manutenzione: la differenza
L’intervento di controllo non sempre coincide con la manutenzione. Mentre il controllo deve essere effettuato da un personale specializzato come previsto dal D.M. per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.37, gli interventi di manutenzione, come ad esempio la semplice pulizia degli split possono essere eseguiti dal responsabile stesso o da un incaricato a svolgere il lavoro.
La manutenzione
La manutenzione è l’insieme delle operazioni che consentono agli apparecchi di rimanere efficienti nel tempo e a contenere i consumi di energia. Le tempistiche per la manutenzione sono valutate dalle fabbriche in cui gli impianti termici sono stati costruiti e assemblati.
Gli installatori e i manutentori hanno l’obbligo di definire e informare l’utente:
- Quali sono le operazioni di manutenzione di cui necessita l’impianto
- Con quale frequenza le operazioni vadano eseguite
Inoltre, il manutentore ha anche l’obbligo di rilasciare un report della manutenzione e di compilare il libretto di impianto nelle parti che rientrano nella sua competenza.
Il controllo di efficienza energetica
Il controllo di efficienza energetica dell’impianto e la compilazione del Rapporto di controllo, è obbligatorio per legge e deve essere eseguito durante i lavori di manutenzione.
Il controllo di efficienza energetica deve essere effettuato:
- all’atto della prima messa in servizio dell’impianto, a cura della ditta installatrice
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione
- Periodicamente e le tempistiche variano a seconda della tipologia di impianto
- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica
Al termine delle operazioni di controllo il manutentore deve redigere e sottoscrivere il Rapporto di controllo di efficienza Energetica in tre copie:
- una copia che deve conservare egli stesso
- una copia da rilasciare al responsabile dell’impianto che la allega al libretto di impianto
- una copia da inviare all’Autorità Competente per le ispezioni
A quest’ultima copia è allegato l’eventuale “bollino” o “segno identificativo” istituito dalla Regione o dall’amministrazione competente per coprire i costi delle ispezioni degli impianti termici.
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