Come disdire i contratti di luce e gas?
Guida alla chiusura di un contratto di fornitura per l'energia elettrica o il gas metano
Con la liberalizzazione del mercato dell’energia, che sarà definitiva a luglio 2020, i fornitori dei servizi di energia elettrica e del gas, hanno la facoltà di poter decidere autonomamente costi e prezzi da applicare alle loro tariffe e le condizioni economiche contrattuali. Per tutelare i consumatori, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), ha stipulato, già dal 2007, il Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica o del gas naturale ai clienti finali. Il Codice prevede anche diverse norme che permettono all’utente di esercitare il diritto di recesso da un contratto sottoscritto con un gestore del mercato dell’energia.
Il diritto di recesso da un contratto di fornitura elettrica o del gas, è un annullamento che può essere richiesto in qualsiasi momento e da qualsiasi cliente, indipendentemente dal luogo o dalla modalità con il quale è stato stipulato il contratto, diversamente per quanto avviene per il diritto di ripensamento.
La disdetta del contratto per i servizi della fornitura di luce e gas può essere richiesta da parte dei consumatori, ad esempio, nel momento in cui, quest’ultimi debbano traslocare in una nuova abitazione. In tal caso, infatti, non è possibile trasferire il contratto luce o gas a un’altra abitazione poiché il contratto stipulato è strettamente legato al contatore dell’energia elettrica e del gas della casa.
Mentre per i clienti che decidono di recedere il contratto e passare a un’altra offerta del mercato per ottenere un maggior risparmio sui costi delle utenze possono cambiare offerta prendendo accordi direttamente con la nuova società.
Bisogna quindi fare chiarezza rispettivamente tra recesso da un contratto di fornitura e disattivazione dell’utenza.
In ogni caso è necessario seguire un preciso iter affinché l’operazione possa avvenire in modo corretto, senza correre il rischio di incorrere in pagamenti di più forniture sulla stessa utenza.
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Recesso del contratto dei servizi per la disattivazione dell’utenza
Il diritto di recesso da un contratto di fornitura elettrica o del gas è un revoca del contratto stesso, che può essere richiesta in qualsiasi momento e da qualsiasi cliente, indipendentemente dal luogo o dalla modalità con il quale esso è stato stipulato.
I motivi possono essere i più svariati, anche se di solito il diritto di recesso è esercitato da chi deve cambiare residenza.
La disdetta deve essere comunicata al gestore esclusivamente in forma scritta attraverso l’apposito modulo, che potete trovare sul sito internet del fornitore, oppure recandovi presso uno degli sportelli presenti sul territorio. Una volta mandato il modulo al gestore è compito della stessa compagnia energetica notificare, mediate email, chiamata telefonica o sms, l’avvenuto ricevimento della richiesta di disdetta.
La recessione dal contratto richiede un certo preavviso da dare al fornitore che non deve essere inferiore a un mese, a partire dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del fornitore.
L’interruzione del contratto prevede il pagamento dell’ultima bolletta con un conguaglio finale e degli oneri fissi per la disattivazione della fornitura. Tali costi fissi cambiano a seconda che il cliente si fornisca in regime di maggior tutela o abbia sottoscritto un’offerta del mercato libero:
- Per i clienti in maggior tutela il contributo fisso per la disdetta del contratto è pari a 23€
- Per i clienti del mercato libero il contributo dipende dalle condizioni del contratto che si è sottoscritto.
Dati che occorrono per la cessazione del contratto
Il cliente che vuole provvedere alla chiusura del contratto luce e gas, o dei contratti qualora i servizi siano erogati da due fornitori del mercato diversi, prima di contattare il gestore/i deve avere a disposizione una serie di dati che consentono di effettuare l’operazione correttamente e nel modo più rapido possibile, come:
- I dati personali dell’utente: codice fiscale e carta d’identità dell’intestatario del contratto
- Il codice cliente che si trova sulla bolletta
- Il codice POD per l’energia elettrica e/o il codice PDR per il gas
- Un’autolettura dei rispettivi contatori
- L’indirizzo dell’abitazione in cui sono attive le forniture per la fatturazione del conguaglio finale
- Il giorno nel quale devono essere disattivati i servizi
Una volta ricavati tutti i dati, si può procedere con la domanda di disdetta.
Disdetta del contratto luce e gas per passare a un altro fornitore
I clienti che hanno intenzione di procedere con la disdetta del proprio contratto luce e gas per la propria abitazione e passare ad un altro gestore del mercato, non devono inviare il recesso al fornitore e non devono pagare alcuna penale.
Nel caso di cambio fornitore, infatti, è la nuova società al quale il cliente si è rivolto per la sottoscrizione di un nuovo contratto a doversi occupare della comunicazione della disdetta al vecchio gestore. Con la delibera 302/2016/R/COM da gennaio 2017 l’Autorità ha ridotto a tre settimane i tempi previsti per cambiare gestore. Il nuovo fornitore dovrà trasmettere la comunicazione del recesso al vecchio gestore entro il giorno 10 del mese precedente l’avvio della nuova fornitura.
Dunque per poter attivare una nuova fornitura, basterà svolgere la pratica direttamente con il nuovo fornitore, recandovi ad uno sportello o per via telefonica.
Per farlo l’utente deve avere a porta di mano i seguenti documenti:
- Il codice POD per l’energia elettrica o il codice PDR per il gas
- I dati anagrafici dell’intestatario delle bollette
- Indirizzo di fornitura
- Consumo annuo di luce e gas
Il passaggio dal vecchio al nuovo contratto viene effettuato tramite le società coinvolte, questo per agevolare i consumatori che potrebbero andare in confusione con i diversi iter burocratici, proprio perché in questo caso, il recesso non viene applicato.
In altre parole il recesso viene effettuato esclusivamente per la chiusura definitiva dell’utenza (come per esempio quando si lascia una abitazione).
Anche nel caso in cui si voglia cambiare fornitore, il precedente gestore potrà richiedere il pagamento del conguaglio dei consumi.
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