Danno Patrimoniale: significato

Il danno patrimoniale rappresenta la lesione di un interesse patrimoniale, manifestandosi sia come una diminuzione del patrimonio stesso, definito come "danno emergente", sia come la privazione del profitto che sarebbe derivato dall'evento dannoso, noto come "lucro cessante". Rientra tra le tipologie di danni che possono colpire la persona e si parla di danno patrimoniale appunto nel momento in cui un evento (infortunio o malattia) colpisce il soggetto assicurato provocando un danno che influisce in maniera diretta sul patrimonio economico.

Ai sensi dell'articolo 1223 del Codice Civile, i danni sono considerati risarcibili solo se derivano in modo immediato e diretto dall'inadempimento contrattuale. La relazione tra il comportamento illecito e l'evento dannoso, così come tra quest'ultimo e il danno, varia a seconda che quest'ultimo costituisca un elemento costitutivo della fattispecie o un suo effetto. Da qui è possibile distinguere due fattispecie:

  • la causalità materiale: affinché sia configurabile una responsabilità a monte, è necessario che esista un legame causale tra il comportamento e l'evento dannoso. Questo tipo di nesso è fondamentale per stabilire l'esistenza di una colpa o di una violazione degli obblighi contrattuali
  • la causalità giuridica: riguarda il collegamento tra l'evento e il danno, consentendo l'imputazione delle singole conseguenze dannose. Questo tipo di nesso è determinante per stabilire la responsabilità legale e il diritto al risarcimento.

La limitazione del rapporto causale alle sole conseguenze immediate e dirette è giustificata dalla necessità di circoscrivere nel tempo e nello spazio gli effetti degli eventi illeciti, escludendo dalla connessione giuridicamente rilevante tutte le conseguenze dell'inadempimento che non siano dirette e immediate. Il nesso di causalità si basa quindi sulla relazione probabilistica concreta tra il comportamento colposo e l'evento dannoso, seguendo il criterio della "più probabile che non".

Tornando al danno patrimoniale esistono pertanto due tipologie:

  • il danno emergente: rappresenta una diminuzione immediata del patrimonio. In generale, comporta un peggioramento della situazione del soggetto danneggiato rispetto a quella precedente all'evento dannoso.
  • il lucro cessante: rappresenta il profitto che il soggetto danneggiato avrebbe potuto ottenere, ma che, a causa dell'evento dannoso, non è stato realizzato.

Danno Emergente

Secondo il Codice Civile il danno emergente è una perdita subita ovvero costituisce un’alterazione negativa della situazione patrimoniale del soggetto che lo subisce rispetto a quella precedente l’accadimento del fatto in questione. All'interno del danno patrimoniale rientra sia la diminuzione quantitativa del patrimonio dell'assicurato sia quella del valore dei suoi beni (intesi anche come cessati diritti) nel suo complesso. Per dimostrare l'esistenza di un danno patrimoniale è necessario fornire una prova, anche indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe ottenuto se l'obbligazione fosse stata adempiuta: sono però esclusi dal risarcimento i guadagni meramente ipotetici e dipendenti da condizioni incerte.

A seguito di un danno emergente sono previste due tipologie di risarcimento:

  • Il risarcimento per equivalente: consiste nell'assegnazione al danneggiato di una somma di denaro, il cui scopo è compensare il valore del bene distrutto senza ripristinare esattamente la situazione precedente all'evento. Questo tipo di risarcimento è comunemente adottato quando il ripristino completo risulterebbe impossibile o impraticabile
  • Il risarcimento in forma specifica: prevede la restituzione del bene stesso o del diritto danneggiato, al fine di ripristinare la situazione giuridica preesistente all'illecito. Questo tipo di risarcimento è adottato quando è possibile restituire il bene, ad esempio, tramite la riparazione o il rinnovo di un oggetto danneggiato.

Lucro cessante

Il lucro cessante come anticipato calcola la quantità di guadagno che l'assicurato non potrà percepire a causa dell'evento che lo ha colpito e danneggiato: questo significa che rientrano nel concetto di lucro cessante tutti i futuri guadagni che si erano previsti e che la persona perderà a causa dell'evento. Quindi, per fare un esempio, se a causa di un incidente, perdete un evento programmato che vi avrebbe fatto guadagnare 2.500 euro, quella somma sarà da quantificare come lucro cessante. La prova dell'effettiva entità del danno da lucro cessante richiede una valutazione dell'adeguatezza della causa nel generare il danno lamentato. La parte che chiede il risarcimento del lucro cessante ha l'onere di dimostrare l'esistenza di un nesso causale diretto e immediato tra l'azione lesiva e il danno stesso. A differenza del danno emergente, la quantificazione del lucro cessante non può essere stabilita in modo preciso (sarà necessario l'utilizzo sia di dati concreti che di elementi attendibili, ottenuti non solo sulla base di una constatazione oggettiva ma anche su ragionamenti, induzioni e calcoli di probabilità) ed è soggetta all'apprezzamento del magistrato. Ad ogni modo in base all'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, il giudice valuta il lucro cessante in modo equo, tenendo conto delle circostanze del caso.

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