Aggravamento del Rischio

Nel mondo delle assicurazioni, il concetto di aggravamento del rischio è fondamentale per comprendere le dinamiche che regolano la validità e l'efficacia di una polizza. L'aggravamento del rischio si verifica quando aumenta la probabilità di accadimento di un rischio già coperto dalla polizza assicurativa. Questa situazione comporta obblighi specifici per il contraente e potenziali conseguenze importanti per il contratto assicurativo.

Normativa di Riferimento

Il Codice Civile italiano disciplina l'aggravamento del rischio attraverso l'articolo 1898, che stabilisce obblighi precisi per il contraente:

“Il  contraente  ha  l'obbligo  di  dare  immediato  avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione  del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato”.

Se l’aggravamento del rischio è eccessivamente elevato, la compagnia assicurativa ha la facoltà di recedere dal contratto entro un mese dalla comunicazione dell'aggravamento. Tale recesso ha effetto immediato, escludendo la copertura dei sinistri che si verificano nel periodo in cui il rischio aggravato non è stato ancora valutato dall'assicuratore.

In alternativa al recesso, la compagnia assicuratrice può decidere di rivalutare il rischio e ricalcolare il premio richiesto per la copertura. Questo comporta un aumento del costo della polizza, che deve essere accettato dal contraente per mantenere valida la copertura assicurativa.

Quali sono gli Obblighi del Contraente e dell'Assicuratore?

In caso di aggravamento del rischio, il contraente deve tempestivamente informare l'assicuratore. Se l’assicuratore non comunica la volontà di recedere entro un mese dalla notifica, sarà responsabile per intero dei sinistri subiti dall’assicurato per tutta la durata del contratto.

Aggravamento del Rischio nelle Assicurazioni sulla Vita

L'articolo 1926 del Codice Civile si occupa specificamente delle assicurazioni sulla vita, trattando l’aggravamento del rischio in relazione al cambio di professione del soggetto assicurato

I cambiamenti di professione o di attività dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, qualora non aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione”.

Procedura di Comunicazione e Adeguamento

Quando l’assicurato comunica un cambiamento che potrebbe aggravare il rischio nelle assicurazioni sulla vita, la compagnia assicuratrice ha 15 giorni di tempo per decidere se:

  • Comunicare la cessazione del contratto.
  • Aumentare il premio assicurativo.
  • Ridurre il capitale assicurato.

A sua volta, l'assicurato dispone di 15 giorni per accettare o rifiutare le nuove condizioni. Se l'assicurato dichiara di non accettare le nuove condizioni, il contratto è risoluto, salvo il diritto dell'assicuratore al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell'assicurato al riscatto. In caso di mancata risposta (silenzio) da parte dell'assicurato, il contratto si ritiene valido alle nuove condizioni proposte dall'assicuratore.

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